Il recesso disciplinare si comunica senza ritardi

Pubblicato il 15 giugno 2009 La contestazione degli addebiti deve avvenire – sentenza di Cassazione n. 13167/2009 – “in immediata connessione temporale con il fatto disciplinarmente rilevante”, pur dovendo il principio dell’immediatezza esser interpretato “con ragionevole elasticità”. Così la Cassazione ha accolto il ricorso di un direttore di banca licenziato per giusta causa, che ha chiesto che il recesso fosse dichiarato illegittimo perché contestato dopo tre mesi (e comunque infondato).
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Tax Control Framework assicurazioni: pubblicate le linee guida 2025

29/08/2025

Cinema e audiovisivo, più tempo per i contributi per le iniziative 2025

29/08/2025

Prosecuzione attività lavorativa dopo età pensionabile: a quali condizioni?

29/08/2025

Disconoscimento INPS: la subordinazione tra familiari va provata

29/08/2025

Sindaci di società e doveri di controllo

29/08/2025

Energy Release 2.0: firmato il decreto per imprese energivore e rinnovabili

29/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy