Il reddito della prima casa rientra nel limite per l’esonero dal 730

Pubblicato il 26 marzo 2011 I casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi, con particolare riferimento al modello 730/2011, sono stati analizzati dall’agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 35/E del 25 marzo 2011. Nelle istruzioni allegate al modello (pag. 3) sono state riproposte delle tabelle che indicano in forma sintetica le ipotesi in cui i contribuenti sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Si tratta di ben otto casi di esclusione.

Tuttavia, per evitare ai contribuenti di incorrere in errori interpretativi, l’Agenzia ha fornito ulteriori specificazioni relativamente alle singole ipotesi di “Casi di esonero con limite di reddito”.

Riguardo al caso specifico in cui si legge che “il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze”, è stato chiesto all’Agenzia se la suddetta intestazione si debba considerare riferita anche alla prima ipotesi di esonero indicata, riguardante il caso in cui il reddito complessivo non superi 500 euro e risulti formato esclusivamente da redditi derivanti da terreni e/o fabbricati. In altre parole si voleva sapere se il reddito della prima casa è compreso o meno nel limite dei 500 euro, che vale come causa di esclusione.

Nella risoluzione si ribadisce la risposta positiva al quesito, con aggiunta del fatto che “il reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze deve essere sempre incluso nei redditi dei fabbricati, in quanto esso costituisce a tutti gli effetti un reddito di natura fondiaria”.
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