La legge di conversione del D.L. n. 84/2025 (cd. "decreto fiscale") ha reintrodotto, con l'articolo 12-ter, un "regime di ravvedimento" applicabile facoltativamente dai soggetti ISA che aderiscono al concordato preventivo biennale (CPB) per i periodi di imposta 2025 e 2026.
Aderendo a tale misura sono inibite le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del DPR 600/73 e quelle ai fini IVA di cui all'articolo 54 del DPR 633/72 relativamente alle annualità 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023, a fronte del versamento di un'imposta sostitutiva.
Possono accedere alla sanatoria i contribuenti che, in base articolo 12-ter del D.L. n. 84/2025:
Inoltre, il regime del ravvedimento si applica, per i soggetti il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, “al periodo di imposta in corso al 31 dicembre di ciascun anno di riferimento”.
In base all’articolo 12-ter, comma 2 del D.L. n. 84/2025, i soggetti che aderiscono al CPB 2025-2026 possono applicare il regime di ravvedimento, versando un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali nonché dell'IRAP. La “base imponibile” di tale imposta sostitutiva varia a seconda del punteggio di affidabilità fiscale (ISA) del singolo contribuente, ricavandosi dalla differenza tra:
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5% |
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punteggio ISA pari a 10 |
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10% |
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punteggio ISA pari o superiore a 8 e inferiore a 10 |
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20% |
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punteggio ISA pari o superiore a 6 e inferiore a 8 |
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30% |
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punteggio ISA pari o superiore a 4 e inferiore a 6 |
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40% |
-> |
punteggio ISA pari o superiore a 3 e inferiore a 4 |
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50% |
-> |
punteggio ISA inferiore a 3 |
Allo stesso modo, la base imponibile dell'imposta sostitutiva è costituita dalla differenza tra il “valore della produzione netta” già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dell’incrementato in base al punteggio ISA.
Per i soggetti che aderiscono alla sanatoria, in presenza di una delle cause di esclusione dagli ISA indicate dall'articolo 12-ter, comma 7 del D.L. n. 84/2025, la base imponibile è determinata come differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato al 2.8.2025 e il valore dello stesso incrementato del 25%; analogo incremento si applica per la determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP (art. 12-ter, comma 8, lett. a) e c) del D.L. n.84/2025).
Anche l'aliquota dell'imposta sostitutiva risente dell'affidabilità fiscale (ISA) del contribuente; in particolare, per ciascun periodo d'imposta, alla base imponibile viene applicata un'aliquota “variabile” determinata tenuto conto dei criteri elencati nell’articolo 12-ter, comma 4 del D.L. n. 84/2025.
In particolare, per le annualità 2019, 2022 e 2023, i soggetti Isa applicano l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali con l'aliquota del:
Per le stesse annualità 2019, 2022 e 2023, si applica l'imposta sostitutiva dell'Irap con l'aliquota del 3,9%.
Diversamente, per i soggetti “esclusi” dagli ISA che possono beneficiare della sanatoria, l'aliquota d'imposta sostitutiva è stabilita in misura “fissa” (così come dall’articolo 12-ter, comma 8 del D.L. n. 84/2025).
L'articolo 12-ter, ai commi 6 e 9 del D.L. n. 84/2025 dispone una riduzione del 30% dell'imposta calcolata applicando i sopra descritti criteri, in relazione:
Secondo quanto disposto dall'articolo 12-ter, comma 10 del DL n. 84/2025, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva da versare per ciascuna annualità non può essere inferiore a 1.000 euro. Tale disposizione non fa riferimento all'IRAP, portando a ritenere che per tale imposta non siano dovuti importi minimi.
L'introduzione di un importo minimo riservato alle imposte dirette, ma non all'IRAP, porta a trattamenti diversi anche nel caso in cui l'annualità oggetto di ravvedimento si sia chiusa in perdita; in tal caso, infatti:
Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali - Soggetti che applicano gli ISA
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Punteggio ISA |
Periodo d'imposta |
Aliquota |
Riduzione imposta |
Importo minimo |
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Pari o superiore a 8 |
2019-2023 |
10% |
30% solo per i periodi 2020 e 2021 |
1.000 euro |
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Pari o superiore a 6 ma inferiore a 8 |
12% |
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Inferiore a 6 |
15% |
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Soggetti esclusi dagli ISA |
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- |
2019-2023 |
12,5% |
30% per tutti i periodi |
1.000 euro |
Imposta sostitutiva dell'IRAP - Soggetti che applicano gli ISA
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Punteggio ISA |
Periodo d'imposta |
Aliquota |
Riduzione dell'imposta |
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Qualsiasi |
2019-2023 |
3,9% |
30% solo per i periodi |
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Soggetti esclusi dagli ISA |
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- |
2019-2023 |
3,9% |
30% per tutti i periodi |
In generale, la sanatoria per le annualità 2019-2023 è riservata ai soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). Di conseguenza, i contribuenti che non hanno applicato gli ISA nei periodi d'imposta interessati per effetto di una o più cause di esclusione non sono ammessi alla sanatoria.
Tuttavia, tale principio generale è “derogato” dalla disposizione di cui dall'articolo 12-ter, comma 7 del D.L. n. 84/2025 che estende l’accesso alla sanatoria 2019-2023 ai soggetti ISA, con un ammontare di ricavi e compensi fino a 5.164.569 euro (che non determinano il reddito con criteri forfetari), i quali, per una delle annualità comprese tra il 2019 e il 2023 non hanno applicato gli ISA per effetto:
La presenza, per una o più delle annualità 2019-2023 delle suddette cause di esclusione ISA, che consente di aderire alla sanatoria, va verificata considerando lo specifico codice riportato a rigo RE1, RF1, RG1 del modello Redditi del periodo d'imposta di riferimento.
1 - Esclusioni Isa da covid-19
Le cause di esclusione ISA collegate all'emergenza Covid-19 introdotte per le annualità 2020-2021 e 2022 (approvate in attuazione dell'art.148 del D.L. 34/2020, convertito) sono elencate nella tabella che segue.
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Periodo d'imposta |
Causa di esclusione |
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2020 (art. 1 del DM 2.2.2021 e art. 9 del DM 30.4.2021) |
Soggetti che, nel periodo d'imposta 2020 rispetto al periodo d'imposta precedente, hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'art. 54, comma 1, del Tuir; |
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Soggetti che hanno aperto la partiva IVA a partire dall'1.1.2019. |
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Soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella Tabella n. 2 allegata alle istruzioni alla compilazione dei modelli ISA per il 2020 - Parte generale. |
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2021 (art. 4 del DM 21.3.2022 e art. 8 del DM 29.4.2022) |
Soggetti che, nel periodo d'imposta 2021, rispetto al periodo d'imposta 2019, hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi di cui all'art. 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all'art. 54, comma 1, del Tuir. |
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Soggetti che hanno aperto la partiva IVA a partire dall'1.1.2019. |
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Soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella Tabella n. 2 allegata alle istruzioni alla compilazione dei modelli ISA per il 2021 - Parte generale. |
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2022 (art. 8 del DM 28.4.2023) |
Soggetti che hanno aperto la partita IVA dall'1.1.2021. |
2 - Esclusione Isa non normale svolgimento dell'attività
La causa di esclusione relativa al “non normale svolgimento dell'attività” si riferisce ai casi in cui il singolo contribuente operi in condizioni che non sono confrontabili con le modalità di svolgimento dell'attività che contraddistinguono l'ambiente economico di riferimento preso in considerazione dall'ISA (circolare 16/E/2020, 7.2). Le istruzioni alla compilazione degli ISA forniscono un elenco delle cause che possono generare un non normale svolgimento dell'attività e, determinare l'esclusione dagli indici.
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Periodo di non normale svolgimento dell’attività – fattispecie |
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a) il periodo in cui l’impresa è in liquidazione ordinaria o liquidazione coatta amministrativa o giudiziale; b) il periodo in cui l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva, ad esempio perché:
c) il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per tutto il periodo d’imposta a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l’attività; d) il periodo in cui l’imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l’unica azienda; e) il periodo in cui il contribuente ha sospeso l’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; f) la modifica in corso d’anno dell’attività esercitata; g) per i professionisti, il periodo in cui si è verificata l’interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno a causa di provvedimenti disciplinari; h) nel caso di eventi sismici:
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3 - Esclusione Isa soggetti multiattività
In generale, sono considerati “multiattività” i soggetti che esercitano due o più attività d'impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle considerate dall'ISA relativo all'attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari, superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.
Ricorrendo tale ipotesi:
Il costo della sanatoria, per i soggetti con un ammontare di ricavi e compensi fino a 5.164.569 euro che non determinano il reddito con criteri forfetari e che sono stati interessati da una dalle predette cause di esclusione ISA, è determinato come segue:
a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato in ciascuna annualità e il valore incrementato nella misura del 25%;
b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera a) l'aliquota del 12,5 %;
c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'Irap è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l’annualità interessata e il valore incrementato nella misura del 25%;
d) l'imposta sostitutiva dell'imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando all'incremento di cui alla lettera c) l'aliquota del 3,9%.
In base all'articolo 12-ter, comma 11, l'imposta sostitutiva su ogni annualità deve essere versata:
Merita evidenziare che rispetto alla precedente disciplina, è stato introdotto un termine iniziale (1° gennaio 2026) per il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta ed è stato ridotto (da 24 a 10) il numero delle rate a disposizione del contribuente.
In caso di pagamento rateale, la sanatoria per ciascuna annualità si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Inoltre, il pagamento tardivo di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione.
Per l’adozione del ravvedimento, il Provvedimento n. 350617/E dell’Agenzia delle Entrate stabilisce che l’opzione è esercitata, per ogni annualità, mediante presentazione di F24 relativo al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” di una delle annualità cui si riferisce il versamento, del numero delle rate e dei codici tributo.
Si osserva, inoltre, che per i redditi prodotti in forma associata da società di persone o associazioni professionali e da società di capitali trasparenti ex articoli 115 e 116 del Tuir, l’opzione è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24 di versamento, relativi alla prima o unica rata:
Il limite minimo dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e relative addizionali, pari a 1.000 euro, dovrebbe essere riferito alla società in trasparenza, analogamente all'impostazione desumibile dai prospetti diffusi dall'Agenzia delle Entrate relativamente al regime del ravvedimento 2018-2022.
Nell'ipotesi in cui si proceda al pagamento da parte dei singoli soci o associati, occorre porre attenzione al rispetto dei termini di versamento delle singole rate del piano di rateazione onde evitare di incorrere nella decadenza dal regime del ravvedimento.
In base all'articolo 12-ter, comma 13 del D.L. n. 84/2025, eseguito il versamento in unica rata ovvero nel corso del regolare pagamento rateale, per i periodi d'imposta 2019 - 2023, le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del DPR 600/73 nonché quelle Iva di cui all'articolo 54 del DPR 633/72 non possono essere effettuate, fatta eccezione per la ricorrenza di uno dei seguenti casi:
Tale causa di decadenza non è contemplata dal comma 14 dell'articolo 12-ter; un'interpretazione letterale della disposizione porterebbe a ritenere che l'infedele dichiarazione della causa di esclusione per uno dei periodi 2019-2023 comporti la decadenza dal regime del ravvedimento per l'intero periodo 2019-2023.
Atti che inibiscono la sanatoria
Secondo l'articolo 12-ter, comma 12 del D.L. n. 84/2025, il ravvedimento non si perfeziona se il pagamento (in unica soluzione o della prima rata) delle imposte sostitutive è successivo alla notifica di:
Ciò comporta che, se l'attivazione dell'opzione per la sanatoria è avvenuta tramite il pagamento dell'unica o della prima rata prima della notifica di uno dei predetti atti, l'Agenzia delle Entrate non potrà effettuare le rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del DPR 600/73, nonché le rettifiche analitico-induttive IVA di cui all'art. 54 del DPR 633/72. La formulazione della disposizione porta a ritenere che la ricezione di questionari o comunicazioni di compliance non sia ostativa al ravvedimento, trattandosi di fattispecie a carattere preliminare.
In deroga all'articolo 3, comma 3 della L. 212/2000, la norma di cui al comma 17 dell’articolo 12-ter introduce due diverse proroghe dei termini decadenziali per l'accertamento, che si verificano in caso di:
Nel primo caso, ossia i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al CPB per il biennio d'imposta 2025-2026, i termini di decadenza per l'accertamento, di cui all’ articolo 43 del DPR 600/73 e all’ articolo 57 del DPR 633/72, in scadenza al 31 dicembre 2025, sono prorogati al 31 dicembre 2026.
In merito a tale previsione, possono essere richiamati i chiarimenti forniti dal Ministero dell’economia in risposta all'interrogazione parlamentare 27.11.2024 n.5-03163. Tale interrogazione esaminava gli effetti dell'intreccio di tale disciplina con il regime premiale ISA che consente, tra l'altro, l'anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento (ai fini delle imposte dirette e IVA) al raggiungimento di un punteggio ISA di almeno 8.
Nel secondo caso, invece, ossia i soggetti a cui si applicano gli ISA, che aderiscono al CPB e che hanno adottato, per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, il regime di ravvedimento, i termini di decadenza per l'accertamento relativi alle annualità oggetto di ravvedimento sono prorogati al 31 dicembre 2028. La proroga dei termini per l'accertamento è limitata agli anni per i quali si è optato per l'applicazione del regime del ravvedimento. Per l'annualità 2023, invece, il termine ordinario di decadenza dal potere di accertamento è fissato al 31.12.2029 per cui questa annualità non è contemplata tra quelle oggetto di proroga.
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