Il Registro è agevolato se prevalgono le case

Pubblicato il 25 gennaio 2008

Assonime, con la circolare n. 5 di ieri, ha chiarito che l’agevolazione prevista dalla legge 244/2007, all’articolo 1, comma 25, si applica sui trasferimenti di immobili inseriti in piani urbanistici particolareggiati, in presenza di terreni destinati alla costruzione di fabbricati residenziali, in zone dove è possibile realizzare anche edifici diversi da quelli abitativi. Lo sconto riguarda le compravendite di aree edificabili cedute da privati e, quindi, soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale e si applica a condizione che l’intervento venga completato entro 5 anni dalla stipula dell’atto. Se la costruzione non viene ultimata nel quinquennio, scatta l’imposta di registro con l’aliquota ordinaria, oltre alla maggiore imposta ipotecaria, e sono dovuti gli interessi di mora.

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