Il reintegro non è una garanzia

Pubblicato il 26 marzo 2007

Al termine di una lunga vicenda giudiziaria nella quale un dipendente di una società di costruzioni era stato licenziato per ben quattro volte, , sezione Lavoro, con la sentenza n. 6229/2007 è intervenuta per formulare il seguente principio di diritto: la reintegrazione non salva il dipendente da un possibile nuovo licenziamento per giustificato motivo, anche se a distanza di brevissimo termine. Infatti, la riassunzione del dipendente al suo posto di lavoro non assicura al lavoratore stesso una sorta di “stabilità rafforzata” del posto, cioè una sorta di immunità da un successivo licenziamento per giustificato motivo. Il fatto che dopo poco tempo dalla reintegrazione segua un nuovo recesso dell’imprenditore può far sorgere dei sospetti, ma non giustifica da solo una dichiarazione di illegittimità del licenziamento.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge di Bilancio 2026: lavoro, salari e contrattazione collettiva

20/10/2025

Aziende con più attività: va applicato il CCNL più coerente per ogni settore

20/10/2025

Rottamazione quinquies nella Legge di Bilancio 2026: ecco come funziona

20/10/2025

Legge di Bilancio 2026: taglio IRPEF e superammortamento per imprese

20/10/2025

Operare nel cassetto fiscale altrui senza titolo è reato

20/10/2025

Contrassegno assicurativo: stop alle multe dopo la dematerializzazione

20/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy