Il ricorso al processo sommario di cognizione

Pubblicato il 13 luglio 2009
Il nuovo processo sommario di cognizione, come previsto dalla legge n. 69 del 18 giugno scorso e disciplinato ai nuovi artt. 702Bis - 702quater c.p.c., deve essere introdotto con ricorso e può essere applicato solo per le cause di competenza del tribunale in composizione monocratica. L'udienza di comparizione viene fissata dal giudice con decreto, da notificarsi al convenuto almeno 30 giorni prima della data fissata per la costituzione; entro 10 giorni prima dell'udienza, il convenuto deve costituirsi esponendo tutte le proprie difese, inclusi mezzi di prova, eccezioni processuali e di merito, domande riconvenzionali, chiamate di terzo. Il giudizio, “deformalizzato”, prevede lo svolgimento di un'istruzione semplificata. Nel corso della prima udienza il giudice può:
 - emettere un'ordinanza di incompetenza;
- disporre l'eventuale riassunzione avanti al giudice competente;
- emettere ordinanza di inammissibilità;
- disporre l'eventuale trasformazione del processo da “sommario” a “ordinario”;
- disporre un'istruzione sommaria, provvedendo a raccogliere le prove e decidendo a seguito del giudizio;
- separare il giudizio qualora solo le domande riconvenzionali richiedano un'istruzione non sommaria.

Eleonora Pergolari
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