Il ricorso costituisce, di per sé, giustificato motivo per la mancata comunicazione dei dati del conducente

Pubblicato il 09 settembre 2010
Il ministero dell'Interno, interrogato dalla Prefettura di Bologna sull'esatta interpretazione dell'articolo 126-bis, comma 2, del Codice della strada, ha precisato che la presentazione di un ricorso avverso il verbale di contestazione della sanzione può costituire “giustificato e documentato motivo di omissione delle generalità del conducente” tale da non consentire l'applicazione delle sanzioni appositamente prescritte. Tuttavia - continua il responsabile del Dicastero – qualora nel ricorso venga indicato il soggetto che era alla guida al momento dell'illecito, l'obbligo di comunicazione deve ritenersi soddisfatto ma la decurtazione dei punti potrà avvenire solo dopo che sia stato respinto il ricorso e che non siano più ammessi altri rimedi giudiziali.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondo di Tesoreria INPS, nuovi obblighi dal 1° gennaio 2026

12/02/2026

Assegno di maternità dei Comuni: sale l'importo per l’anno 2026

12/02/2026

Fondo di Tesoreria, pubblicate le istruzioni INPS

12/02/2026

Revisione disciplina Irpef: riduzione delle aliquote

12/02/2026

Revisione aliquote Irpef: novità dal 2026

12/02/2026

Presentazione modello OT23 entro il 2 marzo: cosa devono fare le aziende

12/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy