Il ricorso costituisce, di per sé, giustificato motivo per la mancata comunicazione dei dati del conducente

Pubblicato il 09 settembre 2010
Il ministero dell'Interno, interrogato dalla Prefettura di Bologna sull'esatta interpretazione dell'articolo 126-bis, comma 2, del Codice della strada, ha precisato che la presentazione di un ricorso avverso il verbale di contestazione della sanzione può costituire “giustificato e documentato motivo di omissione delle generalità del conducente” tale da non consentire l'applicazione delle sanzioni appositamente prescritte. Tuttavia - continua il responsabile del Dicastero – qualora nel ricorso venga indicato il soggetto che era alla guida al momento dell'illecito, l'obbligo di comunicazione deve ritenersi soddisfatto ma la decurtazione dei punti potrà avvenire solo dopo che sia stato respinto il ricorso e che non siano più ammessi altri rimedi giudiziali.
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