Il riporto delle perdite distingue le società

Pubblicato il 22 luglio 2011 Con la manovra correttiva il riporto delle perdite pone un solco tra società di capitale e società individuali o di persone. Per le società di capitali, infatti, lo scomputo non viene più limitato al quinquennio, come accadeva fino a ieri e come è previsto per le società non di capitali.

Anche se la decorrenza della novità non è chiara, ma per logica dovrebbe partire dal 2006 ossia dal quinquennio che scade nel 2011, la Manovra elimina il tetto dei 5 anni per rifarsi delle perdite, introducendo il limite dell’80% del reddito. Ciò permette di arginare il fenomeno elusivo che era finalizzato ad ammortizzare oltre tempo, dando la possibilità, necessaria in periodi di crisi, di scomputare in assenza di un limite temporale tutte le perdite. La stretta all’80% del reddito si legge in ragione di bisogno di gettito, nella considerazione che comunque a lungo termine anche quel 20% sarà recuperato.

Resta da capire il perché della differenza di regole tra società di capitali e non.

La questione pone problemi allorché si sia in presenza, ad esempio, di entrambi i regimi (trasformazione regressiva). Si avrà allora che:

- per i soggetti Ires, le perdite saranno riportabili senza limiti temporali fino a concorrenza dell’80% del reddito imponibile (il limite non opera nei primi tre mesi di vita della società);

- per i soggetti Irpef in contabilità ordinaria, le perdite saranno riportabili entro i 5 anni fino a concorrenza del 100% del reddito d’impresa;

- per i soggetti Irpef in contabilità semplificata, le perdite non saranno riportabili a nuovo ma saranno da portare in compensazione di tutti i redditi di periodo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy