Il risarcimento paga Irap

Pubblicato il 19 ottobre 2007

Con la risoluzione n. 294 del 18 ottobre 2007, l’agenzia delle Entrate ha affrontato il caso di una società a cui un incendio ha distrutto un capannone adibito a magazzino. La società, nel medesimo periodo d’imposta in cui si è verificato l’evento, ha percepito un risarcimento assicurativo per il valore dei beni andati distrutti e per gli oneri relativi alla riorganizzazione dell’attività. L’Agenzia ha chiarito che il risarcimento del valore dei beni andati distrutti o rubati è tassabile ai fini Irap per il principio di correlazione. Infatti l’articolo 11, comma 3 del Dlgs 446/97 dispone che concorrono alla determinazione della base imponibile Irap i proventi e gli oneri ancorché classificabili nella gestione straordinaria, se correlati a componenti positivi o negativi del valore della produzione di periodi d’imposta precedenti o successivi.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy