Il risarcimento scatta dopo la mora

Pubblicato il 14 luglio 2008
Con sentenza n. 18488 del 4 luglio scorso, la Corte di Cassazione ha riconosciuto, in tema di contratti a termine, la possibilità per il dipendente che cessi l'esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine, di ottenere il risarcimento del danno per impossibilità della prestazione derivante dall'ingiustificato rifiuto del datore di riceverla, qualora provveda a costituire in mora quest'ultimo.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPGI: contribuzione 2026 per co.co.co. e liberi professionisti

09/02/2026

Global minimum tax: approvato il modello di dichiarazione annuale

09/02/2026

L’INPGI aggiorna pensioni e prestazioni: rivalutazione dell’1,4% per il 2026

09/02/2026

Lavoratrice frontaliera con diritto all'indennità di maternità

09/02/2026

Riforma dell’artigianato nella Legge annuale sulle PMI

09/02/2026

Lavoro nello studio del convivente: quando scatta la subordinazione

09/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy