Il risarcimento scatta dopo la mora

Pubblicato il 14 luglio 2008
Con sentenza n. 18488 del 4 luglio scorso, la Corte di Cassazione ha riconosciuto, in tema di contratti a termine, la possibilità per il dipendente che cessi l'esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine, di ottenere il risarcimento del danno per impossibilità della prestazione derivante dall'ingiustificato rifiuto del datore di riceverla, qualora provveda a costituire in mora quest'ultimo.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bando ISI 2025: dall'Inail 600 milioni di euro a fondo perduto per la sicurezza

19/12/2025

Inail: nuove funzionalità per l'accesso agli atti

19/12/2025

Terzo settore: aggiornate le Norme di comportamento degli organi di controllo

19/12/2025

Prelievo erariale unico: compilazione modello F24 Accise

19/12/2025

Licenziamento per GMO dopo riorganizzazione aziendale con AI: legittimo

19/12/2025

5 per mille Onlus: elenchi 2025 pubblicati e nuove regole 2026

19/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy