Il risarcimento scatta dopo la mora

Pubblicato il 14 luglio 2008
Con sentenza n. 18488 del 4 luglio scorso, la Corte di Cassazione ha riconosciuto, in tema di contratti a termine, la possibilità per il dipendente che cessi l'esecuzione delle prestazioni alla scadenza del termine, di ottenere il risarcimento del danno per impossibilità della prestazione derivante dall'ingiustificato rifiuto del datore di riceverla, qualora provveda a costituire in mora quest'ultimo.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy