Il risarcimento si fa più difficile

Pubblicato il 27 ottobre 2007 Il Consiglio di Stato, adunanza plenaria, sentenza 22 ottobre 2007 n. 12, ha affermato che prima di chiedere un indennizzo per i danni subiti a causa di un atto pubblico deve esserne ottenuto l’annullamento. In altri termini, il risarcimento per un danno procurato da un atto pubblico si fa più difficile perché per ottenere l’indennizzo è necessario conseguire prima l’annullamento del provvedimento. Con questa presa di posizione si vuole sottoporre ai più rigidi termini di prescrizione (60 giorni previsti per l’annullamento) anche l’azione per il risarcimento che, da sola, può essere proposta, invece, entro cinque anni. Cioè i termini per impugnare l’atto diventano molto più stretti. Con tale pronuncia, il Consiglio di Stato ha voluto evidenziare soprattutto due concetti: la consequenzialità e la pregiudizialità. Per il Consiglio, la necessità di un precedente giudizio indirizzato alla cancellazione dell’atto è conveniente anche per il cittadino che propone l’azione. Tale pronuncia si discosta dagli orientamenti più recenti della Corte di Cassazione, profilando una nuova frattura tra giudice amministrativo e giudice civile in tema di risarcimento dei danni causati da provvedimenti amministrativi illegittimi. 
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy