Il rischio elettivo decide la responsabilità dell'infortunio

Pubblicato il 19 ottobre 2009 Una sentenza di Cassazione, la n. 21113 del giorno 2 di questo mese, ha concluso che in caso di infortunio capitato al lavoratore durante lo svolgimento delle sue mansioni, per determinare la responsabilità del datore nell’accaduto, occorre venga accertata la presenza del rischio elettivo. Questo rappresenta il limite alla responsabilità del datore di lavoro nella causazione degli infortuni sul lavoro ed è ravvisabile solo in presenza di un comportamento abnorme (arbitrario ed estraneo alle finalità produttive) del lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli connessi alla normale attività lavorativa e tale da determinare una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento secondo l’apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Il rischio elettivo si distingue dalla mera colpa, cioè dall’atto volontario, che - pur posto in essere con imprudenza, negligenza e imperizia - è motivato da finalità produttive e non interrompe il nesso fra l’infortunio e l’attività lavorativa.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Costo medio orario del lavoro logistica e trasporto merci: pubblicato il decreto

23/12/2025

Convenzione Inps–Regioni 2025: adempimenti, costi e durata

23/12/2025

IVA e logistica: Assonime sul regime opzionale transitorio

23/12/2025

Conto Termico 3.0, Regole Applicative GSE in vigore dal 25 dicembre 2025

23/12/2025

Acconto IVA 2025: soggetti obbligati, calcolo, scadenza

23/12/2025

Famiglie monogenitoriali e studenti universitari: bandi Cassa Forense in scadenza

23/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy