Il rischio elettivo decide la responsabilità dell'infortunio

Pubblicato il 19 ottobre 2009 Una sentenza di Cassazione, la n. 21113 del giorno 2 di questo mese, ha concluso che in caso di infortunio capitato al lavoratore durante lo svolgimento delle sue mansioni, per determinare la responsabilità del datore nell’accaduto, occorre venga accertata la presenza del rischio elettivo. Questo rappresenta il limite alla responsabilità del datore di lavoro nella causazione degli infortuni sul lavoro ed è ravvisabile solo in presenza di un comportamento abnorme (arbitrario ed estraneo alle finalità produttive) del lavoratore, tale da condurlo ad affrontare rischi diversi da quelli connessi alla normale attività lavorativa e tale da determinare una causa interruttiva di ogni nesso fra lavoro, rischio ed evento secondo l’apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Il rischio elettivo si distingue dalla mera colpa, cioè dall’atto volontario, che - pur posto in essere con imprudenza, negligenza e imperizia - è motivato da finalità produttive e non interrompe il nesso fra l’infortunio e l’attività lavorativa.
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