Il ritardo per l'Iva non blocca i diritti

Pubblicato il 02 marzo 2005

L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 31 del 1° marzo 2005, chiarisce che il soggetto non residente che effettua acquisti in Italia prima dell'identificazione diretta ai fini Iva non perde il diritto alla detrazione ed al rimborso Iva per tali acquisti. Restano possibili eventuali sanzioni amministrative dovute alla tardiva identificazione.

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