Il saldo di rata non ferma i condoni

Pubblicato il 04 gennaio 2007

La Commissione tributaria provinciale di Pavia, con la sentenza n. 222 del 14 novembre 2006 (depositata il 19 dicembre 2006), intervenendo nel caso di un ricorso di un contribuente che si è visto negare la validità della sanatoria presentata secondo l’articolo 9-bis, comma 1, della legge 289/02 (Finanziaria 2003), chiarisce che il condono sui tardivi o omessi versamenti è valido anche se qualche rata successiva alla prima non è stata pagata. Conseguentemente, il versamento effettuato dopo i termini non decreta il mancato perfezionamento del condono, ed il contribuente può anche avvalersi del ravvedimento: in tal caso l’ufficio può solo applicare la sanzione del 30% sulle rate non pagate.

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