Il semplice cartello non vale

Pubblicato il 31 maggio 2012 Secondo la Suprema corte di Cassazione – sentenza n. 20869 del 30 maggio 2012 – l’apposizione sul ciclomotore di un semplice cartello che non segua le modalità stabilite nel regolamento, non costituisce “segnalazione visibile dello stato di sequestro” ai sensi dell’articolo 213, comma 2, del Codice della strada e quindi non può essere ritenuto equiparato ai sigilli la cui violazione è punita dalla disposizione incriminatrice di cui all’articolo 349, primo comma, del Codice penale.

La segnalazione visibile dello stato di sequestro “con le modalità stabilite nel regolamento”, infatti, si ha in presenza di “apposizione di uno o più fogli adesivi sulla parte anteriore del parabrezza, recante l’iscrizione - veicolo sottoposto a sequestro - e con l’indicazione degli estremi del provvedimento che lo ha disposto”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy