Il Tar Umbria ammette concorsi degli enti locali aperti ai soli dipendenti interni

Pubblicato il 28 dicembre 2010 Sentenza anacronistica del Tar Umbria che nella sentenza n. 536 del 15 dicembre 2010 afferma la legittimità in capo agli enti locali di procedere a concorsi interni per consentire le progressioni verticali dei propri dipendenti alla categoria superiore per tutto il 2010.

I magistrati amministrativi umbri hanno mal interpretato l'articolo 31, comma 4 del Decreto legislativo n. 150/2009 ritenendo che esso introduca una norma transitoria fino a che, a far data dal 1/1/2011, sarà introdotta la nuova disciplina dei concorsi pubblici e gli enti locali dovranno adeguarsi alla nuova normativa. Essi affermano come: “Sostenere l’immediata applicabilità agli enti locali, a prescindere dall’adeguamento entro il termine a tal fine loro concesso, delle disposizioni che impongono le modalità del concorso pubblico per almeno la metà dei posti messi a concorso, significherebbe non tener conto della specifica disciplina transitoria dettata dall’articolo 31, comma 4”.

In realtà, come è stato pacificamente asserito da numeroso sentenze di altri tribunali amministrativi e dalla Corte costituzionale, l'articolo 31, comma 4, non prevede nessuna disciplina transitoria in materia di progressioni verticali, in quanto queste sono regolate non da norme di legge ma dal Ccnl del 31 marzo 1999 il quale, essendo contrario alla normativa nazionale, deve essere disapplicato.
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