Il termine per l'impugnazione delle misure cautelari da parte del Pm decorre dalla comunicazione all'Ufficio

Pubblicato il 29 marzo 2011 Con sentenza n. 11484 depositata il 22 marzo 2011, la Cassazione ha annullato, senza rinvio, l'ordinanza con cui il Tribunale di Catanzaro aveva disposto il ripristino della misura cautelare in carcere rispetto a quella degli arresti domiciliari, precedentemente comminata dal Gip, nei confronti di un uomo accusato del reato di estorsione pluriaggravata, consumata e tentata.

L'imputato aveva lamentato che l'impugnazione del pubblico ministero al provvedimento del Gip fosse intempestiva in quanto depositata oltre i dieci giorni prescritti. Ed in particolare, era da considerare come irrilevante la circostanza che il pubblico ministero avesse avuto effettiva cognizione del provvedimento del Gip solo in data successiva rispetto a quella della comunicazione alla Procura.

Detta doglianza è stata condivisa dai giudici della Prima sezione penale i quali hanno ricordato come “il termine perentorio imposto al pubblico ministero per l'impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali decorre dalla data di comunicazione del provvedimento al suo ufficio, a nulla rilevando che tale comunicazione non sia stata specificamente effettuata al magistrato titolare del procedimento”.
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