Il termine per l'impugnazione delle misure cautelari da parte del Pm decorre dalla comunicazione all'Ufficio

Pubblicato il 29 marzo 2011 Con sentenza n. 11484 depositata il 22 marzo 2011, la Cassazione ha annullato, senza rinvio, l'ordinanza con cui il Tribunale di Catanzaro aveva disposto il ripristino della misura cautelare in carcere rispetto a quella degli arresti domiciliari, precedentemente comminata dal Gip, nei confronti di un uomo accusato del reato di estorsione pluriaggravata, consumata e tentata.

L'imputato aveva lamentato che l'impugnazione del pubblico ministero al provvedimento del Gip fosse intempestiva in quanto depositata oltre i dieci giorni prescritti. Ed in particolare, era da considerare come irrilevante la circostanza che il pubblico ministero avesse avuto effettiva cognizione del provvedimento del Gip solo in data successiva rispetto a quella della comunicazione alla Procura.

Detta doglianza è stata condivisa dai giudici della Prima sezione penale i quali hanno ricordato come “il termine perentorio imposto al pubblico ministero per l'impugnazione dei provvedimenti in materia di misure cautelari personali decorre dalla data di comunicazione del provvedimento al suo ufficio, a nulla rilevando che tale comunicazione non sia stata specificamente effettuata al magistrato titolare del procedimento”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ai riders etero-organizzati spettano tutele da subordinati

04/11/2025

Commercialisti: sì alla legge di bilancio 2026, ma serve correggere le criticità

04/11/2025

Deducibilità dei compensi corrisposti dal professionista in ambito familiare

04/11/2025

Scioglimento della Srl con determina dell'amministratore unico

04/11/2025

Polizze catastrofali imprese: da Confindustria piattaforma digitale per preventivi e sottoscrizioni

04/11/2025

Formazione, Cassazionisti e Premio Ubertini: bandi di Cassa Forense al via

04/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy