Il tfr iscritto in bilancio trova l’alternativa all’Ec

Pubblicato il 27 aprile 2009 A seguito delle numerose modifiche intervenute nel regime fiscale, per i soggetti Ias risulta piuttosto complessa la gestione della differenza tra il fondo Tfr iscritto in bilancio e l’ammontare fiscalmente deducibile. Si ricorda che esiste un doppio binario: il fondo Tfr può essere calcolato con una movimentazione nominativa secondo le regole del Codice civile (art. 2120); la determinazione del Tfr può avvenire in base allo Ias 19, seguendo regole attuariali. Nel primo caso, il fondo si accresce ogni esercizio di una somma pari alla retribuzione dell’anno del dipendente divisa per 13,5 con successiva rivalutazione. Con il secondo metodo, “il valore Ias dell’accantonamento al Tfr da imputarsi a conto economico è pari alla somma algebrica di tre componenti: interest cost, service cost; e actuarial Gains or Losses”. Per le imprese con almeno 50 addetti, la componente “service cost” è nulla, in quanto esse devono versare il Tfr maturato dal 1° gennaio 2007 ai fondi privati o al FondInps. Fino allo scorso periodo d’imposta, inoltre, nel caso in cui l’accantonamento Ias risultava superiore al limite fiscale (calcolato secondo le regole del Codice civile), l’eccedenza era recuperata a tassazione. Nel caso in cui, invece, l’accantonamento di bilancio fosse inferiore a quello fiscale, le imprese potevano accantonare extra contabilmente l’eccedenza nel quadro EC di Unico. Dal 2008, la deduzione EC non è più consentita. Il suddetto quadro potrà essere utilizzato solo per dare evidenza dei “riassorbimenti” relativi ai disallineamenti presenti al 31 dicembre 2007.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Femminicidio punito con l'ergastolo: Legge in vigore

17/12/2025

Gomma plastica. Rinnovo 2026-2028

17/12/2025

Parità di genere: domande entro il 30 aprile per l’esonero contributivo

17/12/2025

Nuovo regime di franchigia Iva 2025, istruzioni operative per i controlli

17/12/2025

Legge di Bilancio 2026: iperammortamento triennale e revisione incentivi

17/12/2025

Faq su concordato biennale: rideterminazione dell'imposta sostitutiva

17/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy