Il tradimento porta all’addebito

Pubblicato il 12 novembre 2012 I giudici di Cassazione, con sentenza n. 19114 del 6 novembre 2012, hanno dichiarato inammissibile il ricorso con cui un uomo si era opposto all’addebito di separazione deciso a suo carico dalle Corti di merito in ragione dell’adulterio dallo stesso commesso con un altro uomo. Il fallimento del rapporto matrimoniale, secondo i giudici di merito, era dipeso dai comportamenti del ricorrente, ai quali andava attribuita “efficacia casuale determinante dell'intollerabilità della convivenza”.

Ed in proposito, la Suprema corte ha ritenuto pienamente rilevanti le dichiarazioni rese, in sede di istruttoria, dai parenti della moglie tradita, i quali avevano riferito di aver sorpreso l’uomo in atteggiamenti intimi con un amico.
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