Il trasferimento immotivato, annulla il licenziamento

Pubblicato il 23 luglio 2012 La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4709 depositata il 23 marzo 2012, stabilisce che, in assenza di un'adeguata motivazione che giustifica il trasferimento, il licenziamento del dipendente è nullo.

Il caso riguarda un lavoratore che, ritenendolo immotivato e dequalificante, aveva contestato il trasferimento, mettendosi a disposizione dell'azienda presso la propria abitazione. La parte datoriale contestava l'assenza ingiustificata e provvedeva al licenziamento per giusta causa.

La Corte, nel fare riferimento all'art. 2103 del codice civile, sottolinea come il datore di lavoro abbia l'onere di provare in giudizio le ragioni fondate che hanno determinato il trasferimento, dimostrando le reali ragioni tecniche, organizzative e produttive che giustificano il provvedimento. In assenza di ciò, il licenziamento viene annullato.
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