Il valore normale va in soffitta

Pubblicato il 18 marzo 2009

Tra le novità della Legge Comunitaria per il 2008, il cui recepimento ha appena (ieri) conquistato il primo assenso del Senato, una delle più attese è la sospensione agli accertamenti basati sui valori Omi (Osservatorio del mercato immobiliare) nelle cessioni di beni immobili, ai fini Iva e delle imposte dirette. La disposizione nazionale – il dl 223/06, intervenuto ad emendare l’articolo 54, comma 3, del Dpr n. 633/72 - che stabilisce che per il trasferimento di immobili la prova che giustifica la rettifica è il valore normale degli stessi, richiama, di fatto, la prova che consente all’Ufficio fiscale di procedere alla rettifica se l’esistenza di operazioni imponibili “risulta in modo certo e diretto, e non in via presuntiva”. Una disposizione che, lasciata agire, non può non imbattersi in un procedimento d’infrazione delle norme europee, in quanto non si tratta di una presunzione legale - come sostenevano gli Uffici finanziari nel corso dell’accertamento fiscale - né di una presunzione semplice per gli atti formati prima del 4 luglio 2006, come stabilito dalla Finanziaria 2008 per confortare la possibilità di rettifica sui valori Omi. E’, invece, una rettifica analitica che, basandosi l’Iva sul criterio del corrispettivo, può essere operata solo quando – principio più volte confermato dalla giurisprudenza della CGCE - il Fisco provi che il corrispettivo è diverso da quello dichiarato. La norma eclissata si poneva cioè in netto contrasto con le regole comunitarie.

Eguale destino è toccato alla speculare disposizione delle dirette di cui all’articolo 39 del Dpr 600/73, pur non essendovi in questo caso alcuna interrelazione con le regole dell’Unione. Si poneva il problema che i valori Omi integrassero i requisiti delle presunzioni semplici, come poteva facilmente desumersi anche dalla collocazione della norma, inserita appunto nell’articolo 39, comma 1, lettera d), terzo periodo del succitato decreto presidenziale, il quale richiama la previsione del periodo precedente, che si riferisce alle rettifiche operate proprio sulla base delle presunzioni semplici. Il Fisco, però, ha sempre affermato, nei pronunciamenti di prassi, che i valori Omi rappresentano presunzioni legali. La norma viene ora abrogata anche per le dirette.

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