Illecito deontologico per l’avvocato inadempiente a obbligazioni verso terzi

Pubblicato il 08 settembre 2022

L’avvocato che non provvede al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni nei confronti dei terzi, siano o meno di natura privata, incorre in violazioni del codice deontologico forense in quanto si tratta di comportamento non consono ai principi di probità e decoro che devono essere propri degli appartenenti alla classe forense, compromettendo la fiducia che i cittadini devono avere nei confronti degli avvocati e, così, compromettendo la dignità della professione.

Quanto sopra il succo della pronuncia del Consiglio nazionale forense (sentenza n. 55 del 13 maggio 2022) nei confronti di una legale che aveva omesso di pagare spese condominiali e canoni di locazione relativamente ad immobili presi in affitto, di versare il saldo di un’autovettura oltre al fatto di non aver reso informazioni ai clienti sulle pratiche seguite.

Omesso pagamento di affito e saldo vettura: illecito deontologico

Le condotte tenute dalla professionista, si legge nella sentenza, sono contrarie al precetto di cui all’art. 59 (attuale art. 64 N.C.D.F.) che dispone l’obbligo di provvedere regolarmente all’adempimento di tutte le obbligazioni assunte nei confronti di terzi senza alcuna limitazione o distinzione tra attività privata e professionale; la violazione in parola porta ad una forte compromissione della credibilità e dell’affidabilità dell’avvocato verso terzi.

Tale principio è stato affermato anche dalla Corte di cassazione - Sezioni Unite n. 19163 del 2017 – la quale ha sostenuto che il dovere deontologico in parola mira a tutelare l’affidamento del terzo nella capacità dell’avvocato al rispetto dei propri obblighi professionali. Inoltre, la negativa pubblicità che deriva dall’inadempimento che si riflette non solo sulla reputazione professionale, ma anche sull’immagine della classe forense.

Quindi, assumono rilevanza deontologica anche gli inadempimenti di obbligazioni verso terzi per atti di natura privata.

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