Illecito disciplinare del notaio, sì costituzionale alla prescrizione in 5 anni

Pubblicato il 07 ottobre 2014 Con sentenza n. 229 depositata il 6 ottobre 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità dell'articolo 146, primo e secondo comma, della Legge n. 89/1913 sull'Ordinamento del notariato, per come come sostituito dal Decreto legislativo n. 249/2006, per asserita violazione dell'articolo 76 della Costituzione.

Prescrizione in cinque anni ed interruzione in caso di procedimento disciplinare

La norma censurata è quella che, al primo comma, stabilisce che la prescrizione dell'illecito disciplinare commesso dal notaio in cinque anni, nonché, al secondo comma, che la prescrizione viene interrotta dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare e dalle decisioni che applicano una sanzione disciplinare.

Secondo il Corte di cassazione rimettente, in particolare, con questi due commi il legislatore delegato sarebbe incorso in un eccesso di delega sia per aver portato da quattro a cinque anni il termine di prescrizione dell'illecito disciplinare del notaio, sia per avere introdotto l'istituto dell'interruzione del corso della prescrizione.

Per la Consulta, tuttavia, le scelte operate dal legislatore non hanno affatto violato il parametro costituzionale censurato risultando, per contro, “coerenti con gli indirizzi generali della delega e compatibili con la ratio di questa”.
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