Illegittimo anche il contributo di solidarietà dei ragionieri

Pubblicato il 03 dicembre 2009

Anche la Cassa dei ragionieri sotto il mirino della Corte di cassazione: con sentenza n. 25300  del 2009 emessa dalla sezione lavoro il consesso ribadisce il principio per cui non è ammissibile la riduzione dell’importo della pensione da parte dell’ente previdenziale a mezzo di atto unilaterale, regolamentare o negoziale tanto meno giustificandolo con problemi di ordine finanziario della Cassa. Infatti tale comportamento è lesivo “dell’affidamento del pensionato nella consistenza economica del proprio diritto soggettivo”.

Con riferimento alla legge 296/06, art. 1, comma 763, i giudici affermano che la sua valenza non può essere riferita a pensioni già in essere al momento in cui è entrata in vigore. Con recentissime sentenze la cassazione ha bocciato anche il contributo di solidarietà trattenuto dalla Cassa dei dottori commercialisti.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy