Illegittimo il licenziamento se il comportamento del lavoratore non è immediatamente contestato

Pubblicato il 18 febbraio 2013 E' illegittimo il licenziamento per giusta causa del lavoratore qualora l'azienda non contesti immediatamente il comportamento irregolare del lavoratore. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 1693, del 24 gennaio 2013.

Il caso riguarda un lavoratore dequalificato e privato quasi completamente delle sue mansioni, licenziato per mancata osservanza dell'orario di lavoro.

La Corte sottolinea come, nel caso di specie, quando si tratti di licenziamento per giusta causa, il tempo trascorso tra l'intimazione del licenziamento disciplinare e l'accertamento del fatto contestato al lavoratore può indicare l'assenza di un requisito della fattispecie prevista dall'art. 2119 cod.civ. (incompatibilità del fatto contestato con la prosecuzione del rapporto di lavoro), in quanto il ritardo nella contestazione può indicare la mancanza di interesse all'esercizio del diritto potestativo di licenziare. Inoltre, la tempestività della contestazione permette al lavoratore un più preciso ricordo dei fatti e gli consente di predisporre una più efficace difesa in relazione agli addebiti contestati. La mancanza di una tempestiva contestazione delle singole infrazioni è fonte di presunzione che l'inadempienza del lavoratore fosse un comportamento tollerato dall'azienda.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione: contributo affitto medio di 204 euro mensili

07/05/2025

UE: nuove regole fiscali per l’imposta minima globale (Dac 9)

07/05/2025

Indebita compensazione: no concorso per chi certifica crediti R&S

07/05/2025

No ad assorbimento del superminimo in caso di passaggio di livello

07/05/2025

Avvocati penalisti: manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

07/05/2025

Pensionati all'estero: attestazioni di esistenza in vita entro il 18 luglio

07/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy