Illegittimo rilevare le presenze dei dipendenti con i dati biometrici

Pubblicato il 04 marzo 2021

Per rilevare le presenze dei dipendenti mediante l'utilizzo dei dati biometrici è necessaria una base normativa proporzionata all'obiettivo perseguito che fissi misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti degli interessati. Ne parla il Garante Privacy nella newsletter 19 febbraio 2021, n. 473.

Le conclusioni si traggono a seguito dell'attività ispettiva del Garante che, contrariamente a quanto sostenuto dall'azienda, ha rilevato l'utilizzo dei dati biometrici dei dipendenti, in assenza di una idonea base giuridica, per la rilevazione delle presenze sul luogo di lavoro con un meccanismo che permetteva di confrontare l'impronta digitale giornalmente posta rispetto a quanto memorizzato e che trasmetteva la predetta rilevazione con il numero di matricola del dipendente, la data e la timbratura, al sistema di gestione delle presenze.

Pur invocando l'azienda l'acquisizione del consenso da parte degli interessati, la base giuridica non è stata ritenuta valida in ragione del contesto lavorativo per effetto dello squilibrio tra dipendente e datore di lavoro.

Si rammenta che, in passato, il Garante per la Protezione dei Dati Personali aveva già espresso un parere particolarmente restrittivo all'utilizzo dei dati biometrici, con il provvedimento 15 settembre 2016, n. 357, a mente del quale il datore di lavoro è sempre tenuto a cercare i mezzi meno invasivi, scegliendo, se possibile, un procedimento non biometrico.

Ove fosse ritenuto indispensabile l'utilizzo dei predetti dati con idoneo supporto di una base giuridica ai sensi dell'art. 9, par. 2, Regolamento UE 679/2016, oltre ad un'attenta valutazione rispetto alle disposizioni dell'art. 4, Statuto dei Lavoratori, il datore di lavoro dovrà effettuare la valutazione d'impatto prescritta dall'art. 35, GDPR. 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy