La Commissione europea ha pubblicato il 30 marzo 2026 un documento di orientamento, accompagnato da una serie di FAQ, volto a chiarire l’applicazione del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (PPWR). L’iniziativa risponde all’esigenza di fornire indicazioni interpretative su una normativa complessa e innovativa, che sarà direttamente applicabile negli Stati membri a partire dal 12 agosto 2026.
L’obiettivo è duplice: da un lato garantire un’applicazione uniforme delle nuove regole a livello europeo, dall’altro supportare operatori economici e amministrazioni pubbliche nel percorso di adeguamento.
Il PPWR introduce un quadro normativo armonizzato per disciplinare l’intero ciclo di vita degli imballaggi, dalla progettazione alla gestione del rifiuto.
Le finalità principali sono:
Il regolamento si applica a tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale (plastica, carta, vetro, metallo) e dal contesto di utilizzo (industriale, commerciale o domestico).
Progettazione e riciclabilità
Tutti gli imballaggi dovranno essere progettati per essere riciclabili. Dal 2035 sarà richiesto che siano effettivamente riciclati su larga scala. È inoltre introdotto un sistema di classi di prestazione che diventerà progressivamente più stringente.
Contenuto riciclato
Gli imballaggi in plastica dovranno contenere quote minime di materiale riciclato post-consumo, con obiettivi differenziati per tipologia e un incremento previsto entro il 2040.
Riduzione dei rifiuti
Gli Stati membri dovranno ridurre i rifiuti di imballaggio pro capite:
Riutilizzo e ricarica
Il regolamento introduce target vincolanti di riutilizzo, tra cui:
Sono inoltre previsti obblighi per lo sviluppo di sistemi di riuso e per l’introduzione di soluzioni di ricarica.
Divieti di imballaggi monouso
Dal 2030 saranno vietate diverse tipologie di imballaggi in plastica monouso, tra cui:
Riduzione degli imballaggi eccessivi
Vengono introdotti limiti allo spazio vuoto negli imballaggi (massimo 50% per e-commerce e trasporto) e il divieto di soluzioni ingannevoli come doppi fondi o pareti inutili.
Responsabilità estesa del produttore (EPR)
I produttori sono responsabili dell’intero ciclo di vita degli imballaggi e devono coprire i costi di raccolta, selezione e riciclo, con contributi modulati in base alla sostenibilità del packaging.
Etichettatura
È prevista un’etichettatura armonizzata a livello UE per informare i consumatori su composizione, riciclabilità e corretto smaltimento, anche tramite strumenti digitali come QR code.
Il documento di orientamento si concentra su alcuni aspetti interpretativi molto importanti per l’applicazione del Regolamento Ue.
Rapporto tra PPWR e direttiva sulle plastiche monouso
La Commissione chiarisce che il PPWR e la direttiva SUP operano in parallelo. In particolare:
Viene così definito un perimetro più chiaro delle restrizioni applicabili.
Obiettivi di riutilizzo: cosa significa “mettere a disposizione”
Per il settore delle bevande, il regolamento impone che una quota minima sia offerta in imballaggi riutilizzabili.
La Commissione precisa che:
Settore HORECA: quali imballaggi contano
Un ulteriore chiarimento riguarda gli obiettivi di riutilizzo nel canale HORECA:
Definizione di fabbricante
La Commissione interviene anche sulla nozione di “fabbricante”:
Sono previste eccezioni, in particolare per le microimprese, che possono essere esentate da alcuni obblighi.
Le FAQ pubblicate insieme al documento:
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