Immigrato per motivi di credo: Ok alla protezione internazionale

Pubblicato il 24 dicembre 2010 Con sentenza n. 26056 del 23 dicembre 2010, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato da un cittadino nigeriano di religione cristiana a cui i giudici di merito avevano negato la protezione internazionale richiesta dallo stesso in quanto temeva persecuzioni nel proprio paese per motivi di credo.

La Corte di legittimità ha aderito alla censura mossa dalla difesa del ricorrente nei confronti della decisione impugnata sottolineando la sommaria ed inappropriata valutazione operata dai giudici di merito che avevano ritenuto come determinanti le insufficienze e le contraddizioni delle allegazioni probatorie fornite dal richiedente.

La domanda – continuano i giudici della Corte - era stata esaminata “sotto l'ottica prevalente della credibilità soggettiva del richiedente, totalmente dimenticando di adempiere ai doveri di ampia indagine, di completa acquisizione documentale anche officiosa e di complessiva valutazione anche della situazione reale del paese di provenienza, doveri imposti dall'art. 8 comma 3 del dlgs n. 25 del 2008”. In definitiva, detto tipo di domanda deve essere esaminata “alla luce di informazioni aggiornate sulla situazione del paese di origine del richiedente asilo, informazioni che la Commissione nazionale fornisce agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Laterizi industria. Rinnovo

07/11/2025

Agevolazioni contributive: aggiornata la dichiarazione “de minimis”

07/11/2025

Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

07/11/2025

Pignoramento esattoriale: obblighi della banca sul saldo maturato

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Amministratori di condominio Saci Anaci. Indennità di vacanza contrattuale e Welfare

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy