Immobili al test sostitutiva

Pubblicato il 25 febbraio 2009

Con il Dl anti-crisi gli imprenditori che, in chiusura di bilancio 2008, intendono rivalutare gli immobili hanno la possibilità di scegliere più vie.

In sintesi, potranno valutare se:

- rivalutare ai soli fini civilistici;

- rivalutare ai fini civilistici e fiscali tramite sostitutiva sui maggiori valori attribuiti agli immobili (3% per gli ammortizzabili e 1,5% per i non ammortizzabili);

- rivalutare ai fini civilistici e fiscali tramite sostitutiva sui maggiori valori attribuiti agli immobili e quindi affrancare il saldo attivo di rivalutazione con ulteriore sostitutiva del 10%.

Nell’articolo si esamina prima la natura e la disciplina civilistica del saldo attivo di rivalutazione, poi il saldo attivo di rivalutazione ai fini fiscali. In merito a quest’ultimo si evidenzia come sia necessaria una precisazione dell’amministrazione su quanto disposto dal comma 18, dell’articolo 15 del 185/08. Nello specifico è stabilito che il saldo attivo di rivalutazione ai fini fiscali costituisce una riserva in sospensione d’imposta, tuttavia non viene specificato se tale sospensione sussista anche in caso di rivalutazione solo civilistica.

Sullo stesso tema, dell’affrancamento del saldo attivo da rivalutazione con sostitutiva del 10%, è sollevata la questione sugli effetti solo sul regime fiscale della riserva e non anche sul regime di sospensione del riconoscimento della rivalutazione sui beni. In merito, viene sottolineato che chi cede un immobile rivalutato durante il periodo di sospensione degli effetti fiscali potrà scomputare dalle imposte ordinarie sui redditi solo la sostitutiva pagata per il bene e non quella versata per affrancare il saldo attivo, con l’aggravio dell’allungamento a 5 anni della sospensione degli effetti fiscali.

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