Immobili con prelievo a due vie

Pubblicato il 19 luglio 2006

Sono state depositate ieri, in commissione Bilancio del Senato, le correzioni al dl 223 nella parte che qui interessa, relativa alla tassazione sugli immobili. L’emendamento offre alle imprese la scelta del regime tra imponibilità ed esenzione Iva per locazioni, leasing e vendita di immobili strumentali, quindi una via d’uscita dalla retroattività delle misure, che, però, ha un costo: il passaggio da un regime di tassazione all’altro impone una sorta di pedaggio, un’imposta ipo-catastale da sommare all’Iva per un prezzo che va da un massimo del 4% (più di 168 euro di registro) al 2% per i fondi immobiliari, fino all’1% del canone per l’affitto (entro il 1° ottobre va presentata una dichiarazione per registrare i contratti di locazione in corso, versare l’imposta dell’1% e scegliere l’imponibilità). Se l’Azienda accetta l’esenzione Iva resta l’obbligo del rimborso dei crediti d’imposta. Per i beni immobili di proprietà dei costruttori, il termine temporale entro cui la vendita può essere soggetta all’Iva scende da cinque a quattro anni. Per le abitazioni l’esenzione dall’imposta è quasi integrale. Il pacchetto d’emendamenti al dl 223 contiene altri ritocchi, a partire dalle disposizioni sulle stock option: le plusvalenze realizzate con l’esercizio delle stock option sono esentate dal prelievo contributivo, se il Consiglio d’amministrazione ha deciso il piano azionario prima del 4 luglio; negli altri casi saranno considerate reddito da lavoro dipendente, quindi assoggettate a Irpef al 43%, anziché all’imposta sostitutiva del 12,5%. La vecchia tassazione opera nei riguardi del contribuente che abbia tenuto i titoli per almeno cinque anni.

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