Immobili, i rogiti si aggiornano

Pubblicato il 02 gennaio 2007

Sono operative da ieri le nuove regole della Finanziaria 2007 - legge 296/06 – su Iva, ritenute e compravendite immobiliari.

Rispetto a quest’ultimo punto, il comma 310 interviene sull’imposta sostitutiva per plusvalenze immobiliari dei privati non imprenditori, eliminando tale possibilità per le cessioni di terreni edificabili. Le cui plusvalenze dovranno sempre confluire in Unico, a tassazione separata. L’opzione per l’imposta sostitutiva resta possibile solo per compravendite di fabbricati o terreni agricoli che si posseggono da non più di cinque anni. Per i rogiti stipulati a partire dal 2007 la facoltà - nei trasferimenti delle abitazioni e delle pertinenze - di applicare le imposte di registro ed ipocatastali sul valore “catastale”, pur in presenza di un prezzo superiore, viene estesa a tutte le cessioni effettuate a persone fisiche non esercenti imprese, anche se il venditore è una società. L’acquirente persona fisica potrà optare per il pagamento dell’imposta di registro sul valore catastale, ferma la possibilità di rettifica del reddito dell’impresa cedente, ad opera del Fisco, in base al valore di mercato dell’immobile. Nei rogiti per vendite in cui intervengono i mediatori, ai dati anagrafici dell’intermediario già previsti dal Dl 223/06 occorrerà affiancare l’evidenziazione del numero di iscrizione a ruolo e della Camera di commercio. Mancando la quale, il notaio effettuerà una comunicazione alle Entrate.

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