Immobili sequestrati. Obblighi tributari per l’amministratore

Pubblicato il 22 aprile 2021

La questione cui è stata investita l’Agenzia delle Entrate riguarda una complessa vicenda riguardante il sequestro antimafia: in particolare di beni immobili di proprietà di soggetti persone giuridiche e persone fisiche, specificando che le quote delle società proprietarie dei beni sono tutt’ora sotto sequestro preventivo.

Sequestro antimafia di beni: oneri dell’amministratore giudiziario

Fornendo le opportune indicazioni, la risposta n. 276 del 21 aprile 2021 ricorda come all'amministrazione giudiziaria dei beni oggetto del sequestro in discorso si applichi la disciplina relativa all'eredità giacente, vista la situazione di provvisorietà.

Quindi, fino alla confisca o alla restituzione, il destinatario dei beni non è individuato a titolo definitivo e per questo non ne ha la disponibilità. Compito dell’amministratore giudiziario è di curare la gestione del patrimonio come rappresentante di un soggetto imprecisato. Proprio per questo, utilizza il codice fiscale del titolare dei beni, non essendo necessario chiedere un codice fiscale intestato alla procedura.

Durante il momento in cui si occupa di gestire il patrimonio, l’amministratore giudiziario è tenuto:

In quanto pubblico ufficiale, l’inosservanza dei doveri suddetti comporta l’applicazione delle sanzioni disposte dal Codice delle leggi antimafia.

Per quanto attiene alla determinazione del reddito di tali beni, si ricorda che è prevista la sospensione di versamenti di imposte, tasse e tributi il cui presupposto impositivo consista nella titolarità del diritto di proprietà o nel possesso di un bene immobile. Ciò, però, non riguarda gli oneri dichiarativi. Il versamento sospeso deve essere indicato dall’amministratore nella dichiarazione dei redditi.

Inoltre, non si applicano imposte di registro, ipocatastali e di bollo agli atti e contratti, riguardanti beni immobili, stipulati nel periodo di amministrazione giudiziaria.

Sono irrilevanti i redditi prodotti dai beni sequestrati o sottoposti a confisca non definitiva, anche se locati, di tipo fondiario, di natura fondiaria e i proventi immobiliari, ai sensi del Tuir.

Nell’adempiere ai detti oneri, l’amministratore, come anticipato, non è tenuto a richiedere un nuovo codice fiscale relativo alla procedura ma deve utilizzare il codice fiscale e/o la partita IVA (se esistente) di ciascun soggetto: dovrà indicare, nei moduli dichiarativi, il codice carica 5 "Commissario giudiziale (amministrazione controllata) ovvero custode giudiziario (custodia giudiziaria), ovvero amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati".

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy