Immobili venduti per sottrarsi a riscossione coattiva. Sottrazione fraudolenta

Pubblicato il 24 agosto 2018

La Cassazione ha confermato una decisione di condanna per il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, impartita dai giudici di merito nei confronti della titolare di una ditta individuale.

Quest’ultima era stata accusata di aver commesso, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nonché di interessi e sanzioni amministrative relativi a dette imposte, atti fraudolenti sui propri beni, idonei a rendere inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Detti atti si erano concretizzati nella vendita e trasferimento degli immobili di proprietà dell’imputata successivamente alla notifica degli avvisi di accertamento e sui quali la Commissione Tributaria aveva emesso decreto presidenziale per iscrizione di ipoteca giudiziale.

Con alienazione, garanzie patrimoniali diminuite

Nel dichiarare inammissibili i motivi di ricorso prospettati dalla contribuente, la Terza sezione penale, con sentenza n. 38834 del 23 agosto 2018, ha precisato come, nella specie, l'alienazione degli immobili avesse determinato, oggettivamente, la diminuzione del patrimonio della stessa, frustrando, così, la sua funzione di garanzia del debito erariale.

In particolare, l'alienazione degli immobili aveva determinato l'impossibilità di attivare la specifica forma di tutela del credito erariale prevista dal legislatore, lo strumento, ossia, che consente all'Ufficio procedente di iscrivere ipoteca sui beni del contribuente nei termini e modi previsti dall'articolo 22, Decreto legislativo n. 472/1997.

Inoltre, la circostanza che la cessione immobiliare si fosse realizzata mediante accollo del mutuo residuo costituiva – a dire dei giudici di legittimità – “argomento privo di rilevanza” in quanto tale modalità di pagamento non aveva determinato alcun concreto vantaggio a favore dell'Amministrazione procedente.

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