Il soggetto che esercita un’attività d’impresa o di lavoro autonomo può legittimamente beneficiare del rimborso dell’IVA relativa a interventi di ristrutturazione o manutenzione eseguiti su immobili non di sua proprietà, qualora li detenga in forza di un diritto personale di godimento e sussista un rapporto di strumentalità tra tali beni e l’attività economica esercitata.
E' il principio richiamato dalla Corte di cassazione, Sezione tributaria, nel testo dell'ordinanza n. 14171 del 27 maggio 2025 nel tornare a pronunciarsi sulla tematica della detraibilità e rimborsabilità dell’IVA per investimenti realizzati su beni immobili di terzi, non di proprietà, quindi, del soggetto passivo.
Gli Ermellini, nella loro disamina, hanno ribadito un principio ormai consolidato in giurisprudenza: la proprietà dell’immobile non è condizione essenziale per il diritto alla detrazione o al rimborso IVA, purché sia presente un nesso di strumentalità tra il bene e l’attività d’impresa o professionale.
La controversia riguardava una società semplice che aveva installato un impianto fotovoltaico su un fondo concesso in comodato da terzi.
L’Agenzia delle Entrate aveva negato il rimborso dell’IVA relativa all’acquisto e all’installazione dell’impianto per l’anno d’imposta 2011, ritenendo che si trattasse di una spesa non rimborsabile, in quanto eseguita su un bene di cui la società non deteneva la proprietà.
La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto le ragioni della società, ritenendo che l’impianto fosse completamente smontabile, trasportabile e riutilizzabile in altra sede, e quindi non qualificabile come bene immobile.
La Cassazione ha confermato questa impostazione.
Il ricorso dell’Amministrazione finanziaria, in primo luogo, è stato ritenuto inammissibile, poiché contrastava con l'accertamento in fatto svolto dalla CTR, che aveva riconosciuto l'amovibilità dei manufatti.
Non solo. I rilievi della ricorrente Agenzia sono stati giudicati infondati alla luce della giurisprudenza ormai consolidata secondo cui, ai fini IVA, il comodatario ha diritto alla detrazione dell’imposta – ovvero, in alternativa, al rimborso – per le spese sostenute in relazione a opere di ristrutturazione o manutenzione eseguite su un immobile detenuto in comodato, anche qualora tali opere non siano autonomamente funzionali o asportabili al termine del rapporto contrattuale, purché sussista un nesso di strumentalità con l’attività d’impresa o professionale esercitata, anche solo in forma potenziale o programmata.
La Corte ha richiamato, tra le altre pronunce, la giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass. 13162/2024), secondo cui:
Nel caso di specie, la strumentalità dell’impianto all’attività economica della società era stata accertata, e la mancanza del diritto di proprietà sul fondo non rappresentava una causa ostativa.
La Cassazione, in definitiva, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
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