Impiego di denaro o utilità di provenienza illecita. Ok al sequestro delle quote societarie

Pubblicato il 12 aprile 2013 La Seconda sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 16434 dell’11 aprile 2013, ha ribaltato la decisione con cui il Tribunale del riesame aveva annullato il provvedimento di sequestro disposto dal giudice per le indagini preliminari sulle quote di una Srl nell'ambito di un procedimento penale il cui capo d’accusa era l’impiego di denaro o utilità di provenienza illecita, disciplinato dall'articolo 648 ter del Codice penale.

Il divieto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – sottolineano i giudici di Cassazione - si pone sistematicamente come “norma di chiusura” volta a sanzionare quelle condotte residue non punibili per ricettazione e per riciclaggio. La ratio di tale previsione è di evitare “l'inquinamento delle operazioni economico finanziarie e la conseguente alterazione del mercato”, reprimendo l'utilizzo del denaro proveniente da reato anche nelle ipotesi in cui non siano state compiute operazioni indirizzate a nasconderne l'origine criminale.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Laterizi industria. Rinnovo

07/11/2025

Agevolazioni contributive: aggiornata la dichiarazione “de minimis”

07/11/2025

Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

07/11/2025

Pignoramento esattoriale: obblighi della banca sul saldo maturato

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Amministratori di condominio Saci Anaci. Indennità di vacanza contrattuale e Welfare

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy