Impiego di denaro o utilità di provenienza illecita. Ok al sequestro delle quote societarie

Pubblicato il 12 aprile 2013 La Seconda sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 16434 dell’11 aprile 2013, ha ribaltato la decisione con cui il Tribunale del riesame aveva annullato il provvedimento di sequestro disposto dal giudice per le indagini preliminari sulle quote di una Srl nell'ambito di un procedimento penale il cui capo d’accusa era l’impiego di denaro o utilità di provenienza illecita, disciplinato dall'articolo 648 ter del Codice penale.

Il divieto di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita – sottolineano i giudici di Cassazione - si pone sistematicamente come “norma di chiusura” volta a sanzionare quelle condotte residue non punibili per ricettazione e per riciclaggio. La ratio di tale previsione è di evitare “l'inquinamento delle operazioni economico finanziarie e la conseguente alterazione del mercato”, reprimendo l'utilizzo del denaro proveniente da reato anche nelle ipotesi in cui non siano state compiute operazioni indirizzate a nasconderne l'origine criminale.
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