Tra gli adempimenti fiscali in calendario per il 30 settembre 2025 vi è anche quello relativo al versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre 2025. Si tratta di un obbligo che riguarda tutti i titolari di partita IVA che abbiano emesso fatture elettroniche senza applicazione dell’IVA, per importi superiori a 77,47 euro, in conformità con quanto previsto dal DPR n. 642/1972.
L’imposta di bollo è un tributo indiretto disciplinato dal DPR n. 642/1972, che si applica a determinati documenti giuridici ed economici per attribuire loro validità fiscale e giuridica. Nel contesto delle fatture elettroniche, l’imposta trova applicazione ogni volta che il documento supera l’importo di 77,47 euro e riguarda operazioni esenti, escluse, non imponibili o fuori campo IVA.
L’ammontare è fisso e pari a 2 euro per ciascuna fattura elettronica soggetta a bollo. A differenza delle imposte proporzionali, non varia in base all’importo della fattura, ma si applica in misura standard per ogni documento emesso che rientra nelle condizioni previste dalla normativa.
In pratica, l’imposta di bollo rappresenta un onere accessorio legato a specifiche operazioni fiscali e serve a garantire il corretto inquadramento tributario di fatture che non riportano l’IVA.
L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche si applica quando il documento supera l’importo di 77,47 euro ed è emesso per operazioni che non prevedono l’applicazione dell’IVA.
Rientrano tra queste:
In tutti questi casi, l’onere del pagamento ricade su chi emette la fattura, che deve assolvere l’imposta di bollo in forma virtuale, valorizzando l’apposito campo nel file XML trasmesso al Sistema di Interscambio (SdI).
Il termine principale da segnare in agenda è il 30 settembre 2025, data entro la quale deve essere effettuato il versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre dell’anno (cioè dal 1° aprile al 30 giugno 2025).
Questa è la scadenza ordinaria prevista dalla normativa: tutti i soggetti obbligati dovranno provvedere al pagamento entro tale giorno, salvo i casi in cui sia possibile usufruire della regola del differimento. Infatti, se l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta per il secondo trimestre, sommata a quella del primo trimestre, non supera i 5.000 euro, il versamento può essere rinviato al 1° dicembre 2025, in concomitanza con quello del terzo trimestre.
In assenza di questa condizione, il pagamento entro fine settembre rimane inderogabile e rappresenta un adempimento di primaria importanza per la regolarità fiscale del contribuente.
L’imposta di bollo può essere versata attraverso due modalità alternative:
L’F24 può essere trasmesso telematicamente tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate o tramite il proprio intermediario abilitato.
Entrambe le soluzioni garantiscono la regolarità del versamento; la scelta dipende dalle preferenze operative del contribuente e dal livello di automazione che si vuole adottare nella gestione amministrativa.
Per garantire il corretto assolvimento dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate effettua controlli trimestrali sulle fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI). Entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre, nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, vengono resi disponibili due elenchi distinti:
La gestione dell’elenco B è particolarmente importante: entro i termini previsti, il contribuente o l’intermediario abilitato possono confermare, modificare o rettificare le informazioni, in modo da evitare comunicazioni di irregolarità o sanzioni successive.
Di seguito, una Tabella con tutte le scadenze per il 2025 relative all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Periodo di riferimento | Scadenza ordinaria | Possibile differimento | Note |
---|---|---|---|
1° trimestre 2025 (1° gennaio – 31 marzo) | 3 giugno 2025 (slittata dal 31 maggio per festività) | 30 settembre 2025 se importo dovuto ≤ 5.000 € | Versamento cumulabile con il secondo trimestre |
2° trimestre 2025 (1° aprile – 30 giugno) | 30 settembre 2025 | 1° dicembre 2025 se importo complessivo I+II trim. ≤ 5.000 € | Scadenza principale dell’anno |
3° trimestre 2025 (1° luglio – 30 settembre) | 1° dicembre 2025 (30 novembre cade di domenica) | Nessun ulteriore differimento | Termine valido per tutti i contribuenti |
4° trimestre 2025 (1° ottobre – 31 dicembre) | 2 marzo 2026 (28 febbraio cade di sabato) | Nessun differimento | Ultima scadenza per il periodo d’imposta 2025 |
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