Dopo la riforma del 2020, che ha qualificato i gestori delle strutture ricettive come responsabili del versamento dell’imposta di soggiorno, le controversie per omesso versamento rientrano nella giurisdizione tributaria, con esclusione di quella contabile.
Con ordinanza n. 1527 pubblicata il 23 gennaio 2026, le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione sono intervenute in materia di imposta di soggiorno, pronunciandosi su un regolamento preventivo di giurisdizione promosso nell’ambito di un’azione per mancato versamento dell’imposta incassata presso una struttura ricettiva.
La controversia trae origine dall’iniziativa della Procura regionale della Corte dei conti, che aveva agito per il risarcimento del presunto danno erariale derivante dall’omesso riversamento al Comune delle somme corrisposte dagli ospiti della struttura a titolo di imposta di soggiorno, con riferimento a periodi d’imposta successivi al 2020.
Il soggetto convenuto ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice contabile, sostenendo la competenza del giudice tributario.
La Suprema Corte, nella propria disamina, ricostruisce puntualmente l’evoluzione della disciplina dell’imposta di soggiorno, prevista dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011.
Un momento di svolta è rappresentato dall’articolo 180, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, che ha introdotto il comma 1-ter all’articolo 4.
Tale disposizione ha attribuito al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell’imposta, con diritto di rivalsa nei confronti del soggetto passivo, nonché specifici obblighi dichiarativi e sanzionatori di natura tributaria.
Successivamente, l’articolo 5-quinquies del decreto-legge n. 146 del 2021 ha chiarito in via di interpretazione autentica che tale qualificazione si applica anche ai fatti verificatisi prima del 19 maggio 2020.
Il superamento della figura dell’agente contabile
Le Sezioni Unite richiamano il proprio precedente orientamento formatosi prima della riforma del 2020, secondo cui il gestore della struttura ricettiva, in assenza di una qualificazione legislativa espressa, veniva considerato agente contabile, in quanto incaricato della riscossione e del riversamento di denaro pubblico, con conseguente assoggettamento alla giurisdizione della Corte dei conti.
Tuttavia, la Corte afferma che l’introduzione del comma 1-ter ha fatto venir meno il presupposto di tale ricostruzione.
Secondo la Corte, dalla nuova qualificazione discendono rilevanti conseguenze sia sul piano sostanziale sia su quello procedurale.
Il responsabile d’imposta è obbligato in solido con il soggetto passivo, pur essendo estraneo al presupposto impositivo, e risponde dell’intera imposta dovuta, indipendentemente dall’effettivo pagamento da parte dell’ospite, salvo il diritto di rivalsa.
L’obbligazione del gestore partecipa dunque della medesima natura tributaria dell’imposta di soggiorno. Coerentemente, il legislatore ha previsto obblighi dichiarativi periodici, meccanismi di autotassazione e l’applicazione delle sanzioni amministrative tributarie di cui al decreto legislativo n. 471 del 1997.
In tale contesto, il dato del materiale incasso delle somme perde rilievo ai fini della configurabilità di un danno erariale, risultando “sterilizzato” dalla qualificazione del gestore come debitore in proprio dell’obbligazione tributaria.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha ritenuto che la controversia avente ad oggetto il mancato versamento dell’imposta di soggiorno per periodi successivi al 2020 rientri pienamente nel regime delineato dal comma 1-ter dell’articolo 4 del d.lgs. n. 23/2011.
Ne consegue l’affermazione della giurisdizione del giudice tributario e il correlativo difetto di giurisdizione della Corte dei conti, con compensazione integrale delle spese di lite in considerazione della novità e complessità della questione.
La pronuncia n. 1527/2026 si inserisce in un orientamento ormai consolidato volto a ricondurre l’intera disciplina dell’imposta di soggiorno, dopo la riforma del 2020, nell’alveo del diritto tributario, escludendo la sopravvivenza di profili di responsabilità contabile in capo ai gestori delle strutture ricettive.
La decisione chiarisce così, in modo definitivo, il riparto di giurisdizione e il titolo della responsabilità del gestore.
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