L’OCSE ha pubblicato un documento di intesa elaborato dalle giurisdizioni che hanno attuato, con decorrenza dall’anno fiscale 2024, la Global minimum tax. Tra queste rientra anche l’Italia.
L’accordo, diffuso sul sito del Dipartimento delle Finanze il 19 maggio 2026 (non riportato perché in lingua inglese), interviene su un aspetto centrale della fase di avvio del sistema Pillar Two:
L’obiettivo dell’intesa è preservare i benefici amministrativi del sistema di presentazione centralizzata della GIR, evitando che ritardi tecnici o procedurali nell’attivazione dei portali di filing e degli accordi di scambio informativo possano tradursi in una duplicazione degli adempimenti dichiarativi o in sanzioni a carico dei contribuenti.
La GIR rappresenta uno degli strumenti fondamentali dell’architettura applicativa della Global minimum tax. Attraverso tale comunicazione, i gruppi multinazionali soggetti alle regole GloBE forniscono alle amministrazioni fiscali le informazioni necessarie per verificare la corretta applicazione dell’imposizione minima globale, inclusi i dati rilevanti per il calcolo dell’eventuale top-up tax.
Il sistema è stato concepito per evitare che i gruppi presenti in più Stati siano costretti a depositare la medesima comunicazione in ciascuna giurisdizione in cui operano. Per questa ragione le GloBE Model Rules prevedono un meccanismo di central filing, disciplinato dall’articolo 8.1.2, in base al quale la GIR può essere presentata in un’unica giurisdizione dalla Ultimate Parent Entity o da una Designated Filing Entity.
Una volta effettuato il deposito centralizzato, le informazioni devono essere trasmesse automaticamente alle altre giurisdizioni interessate. La logica è quindi quella di concentrare l’adempimento presso una sola amministrazione fiscale e di assicurare, tramite lo scambio informativo, la disponibilità dei dati anche per gli altri Stati coinvolti.
Il corretto funzionamento del central filing richiede due presupposti:
Per rendere possibile tale scambio, l’Inclusive Framework ha sviluppato il GIR Multilateral Competent Authority Agreement (GIR MCAA), accordo multilaterale tra autorità competenti volto a disciplinare lo scambio automatico delle informazioni contenute nella GIR.
La piena operatività del sistema, tuttavia, non dipende soltanto dalla sottoscrizione dell’accordo. È necessaria anche l’attivazione concreta delle singole relazioni di scambio tra le diverse giurisdizioni.
Le prime comunicazioni relative al periodo d’imposta 2024 dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2026. In caso di presentazione centralizzata, la giurisdizione di filing sarà poi tenuta a trasmettere le informazioni agli altri Stati interessati entro il 31 dicembre 2026.
In vista della prima scadenza dichiarativa sono emerse alcune criticità operative. Secondo le valutazioni dell’Inclusive Framework, alcune giurisdizioni che hanno implementato una Qualified Income Inclusion Rule (QIIR) o una Qualified Domestic Minimum Top-up Tax (QDMTT) potrebbero non riuscire ad attivare in tempo il portale necessario per il central filing.
In parallelo, diversi Stati potrebbero non essere ancora pronti ad attivare gli accordi qualificati per lo scambio automatico delle informazioni. In assenza di un coordinamento comune, tali ritardi rischierebbero di compromettere la funzionalità del sistema centralizzato, con conseguenze rilevanti per i gruppi multinazionali.
I principali rischi riguardano:
L’intesa tra le giurisdizioni attuatrici nasce proprio per gestire questa fase transitoria e ridurre gli effetti negativi dei disallineamenti tecnici tra Stati.
Per mitigare le criticità del primo anno di applicazione, le giurisdizioni che hanno dato attuazione alla Global minimum tax hanno raggiunto un’intesa comune finalizzata a sostenere il funzionamento del central filing e dello scambio della GIR.
L’accordo si articola su due direttrici principali.
L’intesa non modifica gli obblighi previsti dalle legislazioni nazionali e non comporta una rinuncia definitiva, da parte degli Stati, alla possibilità di richiedere il local filing. Le amministrazioni coinvolte si impegnano piuttosto a utilizzare gli strumenti disponibili nei rispettivi ordinamenti per evitare effetti penalizzanti nei confronti dei contribuenti che abbiano fatto affidamento sul deposito centralizzato.
ESEMPIO:
Si pensi a un gruppo multinazionale con società operative in Italia, Francia e Germania, che presenti la GloBE Information Return in forma centralizzata tramite la propria capogruppo.
Se la giurisdizione di filing dispone di un portale GIR operativo e sono attive le relazioni qualificate di scambio con gli altri Stati interessati, le società residenti negli altri Paesi non saranno tenute a depositare localmente la medesima comunicazione. Le informazioni saranno infatti trasmesse automaticamente dalla giurisdizione di deposito alle amministrazioni fiscali coinvolte.
In tale scenario, ciascuno Stato si impegna a non richiedere la presentazione locale della GIR e a non applicare sanzioni per il mancato local filing, almeno fino alla scadenza prevista per lo scambio informativo.
Il beneficio amministrativo è evidente: l’adempimento resta concentrato in un’unica giurisdizione, mentre le autorità fiscali ricevono comunque i dati necessari per i controlli.
Il documento richiama anche ulteriori linee guida amministrative pubblicate dall’Inclusive Framework per i gruppi multinazionali con esercizio finanziario di 53 settimane.
Il chiarimento riguarda i gruppi la cui controllante capogruppo è localizzata in una giurisdizione che può beneficiare sia del Safe Harbour transitorio UTPR, applicabile agli esercizi antecedenti al 1° gennaio 2026, sia dei Safe Harbour applicabili da tale data, tra cui il Safe Harbour Side-by-Side e il Safe Harbour UPE.
Le nuove indicazioni confermano che tali gruppi conservano l’ammissibilità al Safe Harbour transitorio UTPR fino al momento in cui diviene effettivamente applicabile il Safe Harbour successivo.
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