Imposta sostitutiva anche sui finanziamenti per estinguere vecchi debiti

Pubblicato il 14 dicembre 2011 In tema di imposta sostitutiva, l'Agenzia delle Entrate respinge la tesi sostenuta della Corte di Cassazione con sentenza n. 5270 del 5 maggio 2009, secondo la quale, a stretta interpretazione dell'articolo 15 del DPR n. 601 del 1973, l'agevolazione tributaria poteva applicarsi agli investimenti produttivi "nella previsione che essi possano creare nuova ricchezza sulla quale potrà più adeguatamente applicarsi il prelievo fiscale". A fronte di tale sentenza, alcuni uffici avevano negato il riconoscimento dell'agevolazione alle operazioni di finanziamento per l'estinzione di debiti pregressi.

L'Agenzia, con la risoluzione n. 121 del 13 dicembre 2011, chiarisce che per l'imposta sostitutiva dello 0,25% non è necessario che il finanziamento debba essere destinato a finalità specifiche, ma può essere applicato anche per finanziamenti per estinguere situazioni debitorie pregresse.
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