Imposta sostitutiva sulle mance, codice per versamento del dipendente

Pubblicato il 06 febbraio 2024

La legge di bilancio 2023 – n. 197/2022 – ha stabilito che le somme destinate dai clienti delle strutture ricettive e di ristorazione ai lavoratori a titolo di liberalità – mance - costituiscono redditi di lavoro dipendente.

Mance, imposta sostitutiva

La normativa, inoltre, prevede che, salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, le mance sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali con l’aliquota del 5%.

L’Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 16 del 17 marzo 2023 ha istituito i codici tributo che i sostituti d’imposta devono utilizzare – a mezzo di F24 - per eseguire il versamento dell’imposta sostitutiva in parola.

Però, se la somma non viene trattenuta dal sostituto d’imposta e, se vi ricorrono i presupposti, l’imposta sostitutiva può essere applicata dal contribuente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Imposta sostitutiva versata dal dipendente: codici tributo

A tale fine, l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 11 del 6 febbraio 2024, istituisce il codice tributo da inserire in F24 per consentire ai soggetti interessati di effettuare il versamento o la compensazione dell’imposta sostitutiva applicata in sede di dichiarazione.

La sequenza numerica è la seguente:

Il codice va indicato nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”, ovvero nella colonna “importi a credito compensati” con indicazione, quale “Anno di riferimento” rispettivamente dell’anno d’imposta per cui si effettua il versamento ovvero dell’anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.

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