Imposte anche sull’illecito

Pubblicato il 08 novembre 2006

Il decreto Visco-Bersani (Dl 223/06, convertito dalla legge 248/06) ha introdotto il principio della tassazione dei proventi illeciti, a meno che questi non siano stati restituiti o confiscati. In particolare, l’articolo 35, comma 34 bis, della cosiddetta manovra d’estate, ha allargato il raggio di applicazione della legge 537/93, approvata dopo Tangentopoli, per tassare i proventi illeciti. A questo punto è, però, necessaria una precisazione: mentre, prima del Dl 223/06, per assoggettare a imposta questi introiti era necessario farli rientrare in una delle categorie fissate dall’articolo 6 del Tuir (redditi fondiari, di capitale, di lavoro dipendente, d’impresa, redditi diversi), ora vale per tutti la definizione di “redditi diversi”. Quindi, nessun provento derivante da attività criminale se rappresenta un bene goduto o godibile per il “malfattore” è sottratto alla tassazione.

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