Imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, chiarimenti Entrate

Pubblicato il 14 dicembre 2019

Con le risposte ad interpello n. 511 e 515 dell’11 dicembre 2019, l’Agenzia scioglie i dubbi di due società che vogliono acquisire, rispettivamente, un’area edificabile ed un edificio residenziale.

Nella risposta n. 511/2019, si specifica che nel bonus per il risanamento urbano rientrano solo gli immobili e non anche i terreni edificabili. Pertanto, le agevolazioni di cui all’articolo 7 del Decreto crescita (imposta di registro e imposte ipotecaria e catastale in misura fissa di euro 200 ciascuna) non potranno essere applicate al caso di specie, che riguarda l'atto di acquisto di terreni edificabili. Ciò in quanto – ribadisce l’Agenzia - il regime di favore delineato dall'art. 7 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, è limitato ai trasferimenti di "interi fabbricati" e non è estendibile in via interpretativa ai trasferimenti di terreni edificabili.

Inoltre, aggiunge l’Amministrazione finanziaria: ‘le norme che dispongono agevolazioni od esenzioni sono di stretta interpretazione, nel senso che "i benefici in esse contemplate non possono essere estesi oltre l'ambito di applicazione come rigorosamente identificato in base alla definizione normativa”’.

Nella risposta n. 515/2019, invece, l’Agenzia ricorda che la finalità dell'articolo 7 del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 ("Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi") è quella di agevolare i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, e che nella definizione di imprese costruttrici, rientrano, tra l'altro, le cooperative edilizie che costruiscono, anche avvalendosi di imprese appaltatrici, alloggi da assegnare ai propri soci.

Pertanto, con riferimento al caso di specie che riguarda appunto una coop edilizia che vuole acquistare un immobile demolito da una società fallita, si ritiene che il bonus possa essere applicato. Dunque, l’acquisto dell’edificio in zona residenziale a rischio sismico, che è stato interamente demolito per avviarne la nuova costruzione (con aumento di volumetria), può avvenire con imposte di registro e ipocatastale in misura fissa di 200 euro ciascuna. Inoltre, alla società cooperativa spetta anche la detrazione fino all’85% delle spese sostenute per la riduzione del rischio sismico di almeno due classi, in base all’articolo 16, comma 1 septies del Dl 63/2013.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Agenti e rappresentanti di commercio, in scadenza il versamento FIRR

31/03/2026

Cassazione: imposta di registro non dovuta sul verbale di conciliazione

31/03/2026

CPB: superamento dei 150.000 euro e cessazione per i forfetari

31/03/2026

Imprese culturali e creative, guida operativa su regole, requisiti e criticità

31/03/2026

Gruppo IVA: limiti all’utilizzo del credito annuale

31/03/2026

Procedure di insolvenza: ok del Consiglio UE a norme comuni e pre-pack

31/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy