Impresa estera, cantieri in Italia. Non è stabile organizzazione

Pubblicato il 25 novembre 2017

Ai fini della soggezione all’imposizione in Italia, è possibile dedurre l’esistenza di una “stabile organizzazione” nel nostro Paese – da parte di un’impresa estera – solo con riferimento ai soggetti per i quali la struttura materiale possa venir qualificata alla stregua di una risorsa strumentale in senso proprio; ossia una struttura organizzata dall’imprenditore o precostituita da un soggetto terzo, ma comunque strumentale e funzionale alla produzione del reddito d’impresa.

Esclusa l'assoggettabilità a tassazione

Sulla scorta di ciò, la Corte di Cassazione, Sezione tributaria civile, ha escluso l’assoggettabilità a tassazione del reddito prodotto in Italia da un cittadino sloveno che, avendo qui ottenuto degli appalti, aveva costituito dei cantieri organizzati presso le società committenti. Ciò che di per sé, secondo la Corte Suprema, non è sufficiente al fine di individuare la stabile organizzazione, se non vengano altresì specificate “le ragioni per cui i cantieri avrebbero assunto una rilevanza strumentale rispetto allo svolgimento dell’attività connessa alla predetta impresa e funzionali alla correlata e conseguente produzione del reddito”.

Presupposti “stabile organizzazione”. Accertamento al giudice di merito

La Cassazione, con sentenza n. 28059 del 24 novembre 2017, ha così respinto il ricorso dell’agenzia delle Entrate, confermando la decisione della Ctr, che aveva disposto l’annullamento di alcuni avvisi di accertamento Iva, Irpef ed Irap per omesse dichiarazioni, a carico dell’imprenditore sloveno. Sul punto, gli Ermellini rammentano che gli elementi costitutivi della stabile organizzazione – secondo la definizione desumibile dalla Convenzione OCSE art. 5 - sono due: uno stabile ed oggettivo (la sede fissa di affari) ed uno dinamico (è necessario che l’impresa eserciti in tutto o in parte la sua attività).

Sebbene la disposizione in materia contenga alcuni casi esemplificativi di “stabile organizzazione”, spetta in ogni caso al giudice di merito – come avvenuto nel caso in esame – verificare in concreto la ricorrenza dei relativi presupposti alla luce degli elementi specifici della fattispecie, secondo una valutazione insindacabile in sede di legittimità, laddove la motivazione sia immune da vizi.

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