Impresa sociale, integrate e corrette le disposizioni

Pubblicato il 13 agosto 2018

Con D.Lgs. n. 95 del 20 luglio 2018, pubblicato nella GU n. 185 del 10 agosto 2018, sono state emanate le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. n. 112/2017, sulla revisione della disciplina in materia di impresa sociale ovvero di impresa che esercita in via stabile e principale una o più attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Posto che si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l'attività d'impresa nella quale, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono occupati:

  1. lavoratori molto svantaggiati;
  2. soggetti svantaggiati o con disabilità nonché soggetti beneficiari di protezione internazionale e senza fissa dimora che versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia;

l'impresa sociale deve impiegare alle sue dipendenze un numero di persone di cui alle succitate lettere a) e b) non inferiore al 30% dei lavoratori.

In forza delle intervenute disposizioni integrative, ai fini del computo della percentuale minima, i lavoratori di cui alla lettera a) non solo non possono contare per più di un terzo ma, adesso, anche per più di ventiquattro mesi dall'assunzione.

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