Imprese soggette a procedura concorsuale e CIGS

Pubblicato il 28 gennaio 2016

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la circolare n. 1 del 27 gennaio 2016, ha fornito chiarimenti in merito alla fruizione del trattamento CIGS da parte di lavoratori dipendenti da imprese soggette a procedura concorsuale intervenuta in costanza di trattamento, già richiesto per le causali previste dalla previgente normativa, nonché dall'articolo 21 del D.Lgs. n. 148/2015.

A seguito dell’abrogazione a far data dall’1 gennaio 2016 dell’art. 3, Legge n. 223/91, è venuta meno la possibilità di autorizzare il trattamento di CIGS conseguente all’ammissione alle procedure concorsuali individuate dal medesimo articolo.

Stante quanto sopra, la circolare ministeriale n. 1/2016 sottolinea che, per le imprese che:

al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori, il trattamento potrà essere autorizzato in favore dei lavoratori dipendenti a condizione che gli organi della procedura si impegnino a proseguire e concludere il programma inizialmente presentato.

A tal fine, gli organi della procedura concorsuale devono inviare telematicamente, all’interno della pratica "CIGSonline”, una richiesta di subentro nella titolarità del programma già presentato, chiedendone la prosecuzione fino alla prevista scadenza ed impegnandosi a garantirne il completamento.

Alla richiesta dovrà essere allegato l’accordo sindacale sottoscritto in sede di esame congiunto dalle parti sociali ed il provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale.

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