Impronta dell’archivio informatico. Non é più obbligo comunicarla

Pubblicato il 20 gennaio 2015 Nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 4, del 19 gennaio 2015, si chiede se, a seguito dell’entrata in vigore del decreto ministeriale 17 giugno 2014 - che reca le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto - sia ancora obbligatorio comunicare l’impronta dell’archivio informatico.

L’Amministrazione finanziaria replica che non occorre procedere all’invio dell’impronta dell’archivio, neppure per i documenti fiscali già conservati elettronicamente prima del 27 giugno 2014, data di entrata in vigore del citato decreto che, a differenza del previgente e abrogato regolamento del 23 gennaio 2004, non richiede più, appunto, la trasmissione dell’impronta.

L'obbligo in esame, contenuto nell’articolo 5, comma 1, del decreto del 23 gennaio 2004, aveva la finalità di «estendere la validità dei documenti informatici», che è stata successivamente disciplinata dall'articolo 49 del dpcm 30 marzo 2009, le cui disposizioni, poi replicate nell'articolo 53 del dpcm 22 febbraio 2013, hanno superato di fatto la necessità di estendere la validità dei documenti informatici stabilendo che le marche temporali apposte ai documenti valgono almeno sino a venti anni.

Pertanto, l’obbligo di trasmissione per i documenti conservati prima dell'entrata in vigore del dm 17 giugno 2014 non si rende più necessario, in forza delle nuova disciplina introdotta dai decreti del 2009 e del 2013.
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