Impugnabili col reclamo i provvedimenti che sospendono l’esecuzione

Pubblicato il 18 aprile 2012 Con ordinanza n. 6012 del 17 aprile 2012, la Corte di cassazione, Sesta sezione civile, si è pronunciata in materia di sospensione del processo esecutivo sancendo che i relativi provvedimenti, disposti, in senso positivo o negativo, sia ai sensi dell’articolo 618, comma secondo, che ai sensi dell’articolo 624 codice di procedura civile, “sono impugnabili con il rimedio del reclamo, ai sensi dell’articolo 669 terdecies codice di procedura civile, e non sono suscettibili di opposizione agli atti esecutivi”.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, quest’ultimo rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi è ammissibile quando l’opponente possa vantare un interesse alla rimozione o alla modifica dell’atto del processo esecutivo asseritamente illegittimo oppure un interesse all’adozione di un atto del processo esecutivo il cui diniego da parte del giudice sarebbe illegittimo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Somministrazione di lavoro: quando non si applica il limite dei ventiquattro mesi

20/03/2026

Risoluzione e fallimento: le Sezioni Unite su concorso e opponibilità

20/03/2026

Credito d’imposta mediazione: domande entro il 31 marzo 2026

20/03/2026

Uniemens, malattia: nuove istruzioni INPS e periodo transitorio

20/03/2026

CNDCEC: aggiornati i modelli di relazione del collegio sindacale per i bilanci 2025

20/03/2026

Filiere agroalimentari e fatturazione elettronica: obbligo del codice CUN

20/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy