Impugnabili col reclamo i provvedimenti che sospendono l’esecuzione

Pubblicato il 18 aprile 2012 Con ordinanza n. 6012 del 17 aprile 2012, la Corte di cassazione, Sesta sezione civile, si è pronunciata in materia di sospensione del processo esecutivo sancendo che i relativi provvedimenti, disposti, in senso positivo o negativo, sia ai sensi dell’articolo 618, comma secondo, che ai sensi dell’articolo 624 codice di procedura civile, “sono impugnabili con il rimedio del reclamo, ai sensi dell’articolo 669 terdecies codice di procedura civile, e non sono suscettibili di opposizione agli atti esecutivi”.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, quest’ultimo rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi è ammissibile quando l’opponente possa vantare un interesse alla rimozione o alla modifica dell’atto del processo esecutivo asseritamente illegittimo oppure un interesse all’adozione di un atto del processo esecutivo il cui diniego da parte del giudice sarebbe illegittimo.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ammortizzatori sociali e tutele contro il caldo estremo: operativo il Protocollo

23/07/2025

Modello 730/2025: scadenza terza finestra per CAF e professionisti

22/07/2025

Cooperative e vigilanza: illegittimo lo scioglimento automatico

22/07/2025

Contributi per impianti CER: accesso a comuni fino a 50.000 abitanti

22/07/2025

Congedo di paternità obbligatorio anche alle coppie omogenitoriali

22/07/2025

Esenzione IRES del 95% sui dividendi da Paesi Black List, chiarimenti Entrate

22/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy