Termine di decadenza inapplicabile in assenza di un atto di recesso

Pubblicato il 29 ottobre 2021

Sentenza della Corte di cassazione in tema di appalto non genuino e riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato nei confronti della società committente.

In particolare, gli Ermellini si sono pronunciati in ordine alla questione relativa alla necessità o meno, nei casi come quello indicato, di una comunicazione scritta ai fini dell’operatività del termine di decadenza per l’impugnativa del licenziamento.

Appalto non genuino e accertamento di rapporto di lavoro subordinato

Nella specie, la decisione è stata assunta rispetto alla domanda promossa da un lavoratore ai fini dell’accertamento della pregressa esistenza di un rapporto di lavoro subordinato con una Spa, committente di un appalto, e dell’illegittima interruzione del rapporto disposta dalla Srl appaltatrice, in quanto soggetto solo apparentemente datore di lavoro.

I giudici di merito avevano rigettato tali domande, per asserita decadenza del deducente dall’azione, intentata oltre i termini per promuovere l’impugnativa stragiudiziale.

Il prestatore si era rivolto alla Suprema corte, lamentando, tra gli altri motivi, che la Corte d'appello avesse erroneamente fatto decorrere il termine di decadenza stragiudiziale dalla cessazione del rapporto, pur in assenza di un atto di licenziamento comunicato per iscritto.

Cassazione: nessuna decadenza se manca un provvedimento da impugnare 

Doglianza, questa, giudicata fondata dalla Corte di legittimità, pronunciatasi, nella causa de qua, con sentenza n. 30490 del 28 ottobre 2021.

Nell’accogliere le ragioni del ricorrente, la Cassazione ha sottolineato come l’azione per far valere la reale titolarità del rapporto di lavoro non sia un’azione costitutiva ma dichiarativa, con la conseguenza che titolare ab origine del rapporto resta pur sempre il committente.

Per l’effetto, fino a quando il lavoratore non riceva un provvedimento in forma scritta che neghi la titolarità del rapporto o comunque sia equipollente a un atto di recesso, non può decorrere alcun termine di decadenza.

La Sezione lavoro, in conclusione, ha formulato il seguente principio di diritto: “Il doppio termine di decadenza dall’impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, legge n. 604/1966 e 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010, non si applica all’azione del lavoratore - ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore, - intesa a ottenere, in base all’asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l’accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente a un atto di recesso”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Appalti pubblici: illegittimo il criterio premiale regionale sul salario minimo

04/05/2026

Esenzione IRPEF pensioni vittime del dovere: chiarimenti dall'Inps

04/05/2026

Piano Casa del Governo, spinta all’housing sociale e investimenti privati

04/05/2026

Smart working: mancata informativa, stop al DURC per benefici normativi e contributivi

04/05/2026

Lavoro, salario giusto e rider: nuove regole e tutele

04/05/2026

Sfratti più veloci: le nuove misure del Governo sul rilascio immobili

04/05/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy