Impugnazione errata Inammissibilità insanabile

Pubblicato il 10 dicembre 2016

Nell’ipotesi di errore nell’individuazione del mezzo di impugnazione, deve ritenersi che non sia nemmeno validamente adito il giudice competente sull’impugnazione medesima.

Non insorge, infatti, alcun obbligo del giudice adito, né alcun diritto dell’impugnante, di trasmissione della causa al giudice competente sul corretto mezzo di impugnazione, con gli effetti conservativi propri della cosiddetta translatio iudicii.

In detto contesto, risulta solamente inammissibile, sic et simpliciter, il mezzo di impugnazione erroneamente proposto.

Errata impugnazione sentenza su opposizione atti esecutivi

E’ quanto evidenziato dai giudici di Cassazione, nel testo dell’ordinanza n. 25078 depositata il 7 dicembre 2016, pronunciata con riferimento ad un ricorso per la cassazione di una decisione con cui era stato dichiarato inammissibile un appello a sua volta promosso avverso sentenza sull’opposizione agli atti esecutivi.

Il ricorrente si doleva di un’erronea applicazione del principio di conservazione degli atti giuridici in relazione all’articolo 360 del Codice di procedura civile, in quanto, a suo dire, la corte d’appello dallo stesso erroneamente investita del gravame sulla sentenza, non aveva trasmesso gli atti alla corte di cassazione, l’organo effettivamente competente sul mezzo di impugnazione in oggetto.

Niente trasmissione a giudice competente

Posizione questa, ritenuta dalla Suprema corte come in palese contrasto con l’elaborazione, sia dottrinale che giurisprudenziale, in tema di impugnazioni, secondo la quale si ha inammissibilità radicale ed insanabile dell’impugnazione in caso di incompetenza funzionale per grado del giudice davanti al quale la stessa sia stata erroneamente proposta.

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