Corte UE: l'IRAP sui dividendi esteri delle banche è illegittima
Pubblicato il 04 agosto 2025
In questo articolo:
- Corte UE: l’IRAP sui dividendi UE delle banche è incompatibile con il diritto europeo
- Contesto normativo e oggetto del contenzioso
- La controversia Banca Mediolanum: cronologia dei fatti
- La sentenza della Corte di giustizia UE
- Le conclusioni della Corte di giustizia UE
- Tabella di sintesi della decisione
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È contraria al diritto dell’Unione europea una normativa nazionale, come quella italiana, che assoggetta a imposizione, per oltre il 5% del loro ammontare, i dividendi percepiti da intermediari finanziari, in qualità di società madri, da società figlie residenti in altri Stati membri.
Corte UE: l’IRAP sui dividendi UE delle banche è incompatibile con il diritto europeo
Con sentenza del 1° agosto 2025, relativa alle cause riunite C‑92/24, C‑93/24 e C‑94/24, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che l’inclusione, nella base imponibile IRAP, dei dividendi percepiti da società madri residenti in Italia da controllate stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea risulta incompatibile con la Direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.
La Corte UE si è così espressa rispetto ad alcune domande di pronuncia pregiudiziale che vertevano sull’interpretazione dell’articolo 4 della predetta Direttiva 2011/96/UE, cosiddetta “direttiva madre-figlia”.
Le domande erano state presentate nell’ambito di controversie tra Banca Mediolanum SpA e l’Agenzia delle Entrate, in merito a istanze di rimborso parziale dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
La decisione si colloca nel solco di una giurisprudenza consolidata in materia di imposizione transfrontaliera dei dividendi.
Contesto normativo e oggetto del contenzioso
Direttiva 2011/96/UE: finalità e sistema dell’esenzione
La Direttiva 2011/96/UE in esame mira a evitare la doppia imposizione economica sugli utili distribuiti da società figlie a società madri residenti in Stati membri diversi. In particolare, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), prevede che lo Stato della società madre si astenga dal sottoporre a imposizione tali utili, oppure li assoggetti limitatamente al 5% del loro importo, se ha optato per il regime dell’esenzione (come nel caso italiano).
Normativa italiana: inclusione dei dividendi nella base IRAP
Nel sistema italiano:
- i dividendi percepiti da società madri residenti sono tassati ai fini IRES solo sul 5% del loro importo (art. 89, comma 2, TUIR);
- tuttavia, per gli intermediari finanziari, l’art. 6, comma 1, lett. a), del Decreto legislativo n. 446/1997 prevede l’inclusione del 50% dei dividendi nella base imponibile IRAP, a prescindere dall’origine degli utili.
La controversia Banca Mediolanum: cronologia dei fatti
Fatti rilevanti e istanze di rimborso
Nel 2014 e 2015, Banca Mediolanum aveva percepito dividendi da controllate estere. Tali utili:
- erano stati inclusi per il 5% nella base IRES;
- erano stati assoggettati per il 50% a IRAP, in conformità alla disciplina nazionale.
La banca aveva quindi richiesto il rimborso della quota IRAP, sostenendo che tale imposizione violasse la Direttiva 2011/96/UE.
Diniego dell’Agenzia delle Entrate e rinvio pregiudiziale
L’Agenzia delle Entrate aveva rigettato l’istanza, ritenendo che la direttiva si applicasse esclusivamente alle imposte sul reddito, e non all’IRAP.
L'adita Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia aveva sollevato questione pregiudiziale alla Corte UE.
La sentenza della Corte di giustizia UE
Ebbene, per la Corte di giustizia UE, l’articolo 4 della Direttiva 2011/96/UE osta a una normativa nazionale che impone, in misura superiore al 5%, l’imposizione sui dividendi percepiti da società madri residenti da società figlie di altri Stati membri, anche se l’imposizione avviene mediante un’imposta diversa dall’IRES, come l’IRAP.
Interpretazione letterale, sistematica e teleologica
Nel motivare la propria decisione, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha considerato sia il testo letterale della norma, sia il contesto sistematico e la finalità della direttiva.
La Corte ha innanzitutto rilevato che qualora uno Stato membro abbia scelto il regime di esenzione previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva 2011/96/UE, non è consentito assoggettare a imposizione più del 5% dell’importo dei dividendi distribuiti da società figlie residenti in altri Stati membri.
L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a) in esame, inoltre, deve essere inteso nel senso che il regime di esenzione ivi previsto si applica a qualunque forma di imposizione che comprenda, nella propria base imponibile, i dividendi percepiti da una società madre da proprie controllate residenti in altri Stati membri.
Il fatto che l’IRAP non sia elencata tra le imposte indicate nell’allegato I, parte B, della Direttiva 2011/96/UE — richiamato dall’articolo 2, lettera a), punto iii) — non implica che tale imposta sia automaticamente esclusa dall’ambito di applicazione materiale della direttiva stessa.
L’obiettivo della direttiva, infatti, è prevenire la doppia imposizione economica dei dividendi a livello della società madre, indipendentemente dalla qualificazione formale dell’imposta prevista dalla normativa nazionale.
Di conseguenza, il regime di esenzione previsto dalla direttiva si applica a qualsiasi imposta che, nello Stato membro in cui è residente la società madre, concorra a tassare, anche solo in parte, gli utili distribuiti dalla società figlia, indipendentemente dalla qualificazione formale dell’imposta prevista dall’ordinamento nazionale.
Nellla propria disamina, in altri termini, la Corte ha precisato che:
- qualsiasi imposta che concorra a tassare i dividendi esteri, anche parzialmente, è soggetta al limite del 5% previsto dal regime di esenzione;
- l’ambito oggettivo della direttiva non è limitato alle imposte sui redditi;
- la finalità della direttiva è evitare la doppia imposizione economica, indipendentemente dalla qualificazione giuridica dell’imposta.
Rifiuto della tesi dell’Avvocato generale
In tale contesto, non è stata accolta la proposta dell’Avvocato generale, che suggeriva di lasciare al giudice nazionale la valutazione sulla natura giuridica dell’IRAP. Tale valutazione è stata ritenuta irrilevante ai fini dell’applicazione della direttiva.
Le conclusioni della Corte di giustizia UE
Per la Corte di giustizia UE, in conclusione, l’articolo 4 della direttiva 2011/96/UE deve essere interpretato nel senso che:
"esso osta a una normativa nazionale mediante la quale uno Stato membro che ha scelto il sistema previsto dal paragrafo 1, lettera a), di tale articolo può assoggettare a imposizione, in misura superiore al 5% del loro importo, i dividendi che gli intermediari finanziari residenti in tale Stato membro percepiscono, in quanto società madri ai sensi di detta direttiva, dalle loro società figlie residenti in altri Stati membri, anche nel caso in cui tale imposizione venga realizzata mediante un’imposta che non è un’imposta sui redditi delle società, ma che include nella sua base imponibile tali dividendi o una loro frazione".
Effetti della pronuncia
In conseguenza della sentenza, i giudici nazionali sono tenuti a disapplicare la disciplina nazionale in contrasto con la Direttiva 2011/96/UE. Il legislatore, a sua volta, dovrà valutare un intervento correttivo per garantire la conformità dell’IRAP al diritto dell’Unione.
Tabella di sintesi della decisione
| Sintesi del caso | Un intermediario finanziario residente in Italia ha percepito dividendi da società controllate con sede in altri Stati membri dell’Unione europea. Tali dividendi sono stati tassati per il 5% ai fini IRES e, nella misura del 50%, inclusi nella base imponibile IRAP. Il contribuente ha presentato istanza di rimborso, ritenendo l’imposizione IRAP in contrasto con la Direttiva 2011/96/UE. |
| Questione dibattuta | Se l’inclusione del 50% dei dividendi esteri nella base imponibile IRAP, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. 446/1997, sia compatibile con l’art. 4, par. 1, lett. a), della Direttiva 2011/96/UE (regime di esenzione), anche quando l’IRAP non è formalmente un’imposta sul reddito. |
| Soluzione della Corte | La Corte di giustizia UE ha stabilito che l’art. 4 della Direttiva 2011/96/UE osta a qualsiasi forma di imposizione superiore al 5% sui dividendi esteri, anche se effettuata tramite un’imposta diversa dall’IRES, come l’IRAP. I giudici nazionali devono disapplicare la norma interna incompatibile. |
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